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ECCO IL TESTO INTEGRALE DELLA PREGIUDIZIALE SULLA DISCUSSIONE VARIAZIONI DI BILANCIO
29 Dic 2016 18:23
Preliminarmente, va evidenziata l’atipicità dell’odierna convocazione per l’esame “urgente” di un punto all’ordine del giorno proposto da alcuni Consiglieri in forza dell’art. 36 del Regolamento del Consiglio. Pur non essendo in discussione il generico potere d’iniziativa del singolo Consigliere comunale nell’esercizio del mandato elettivo ricevuto, appare evidente che tale iniziativa non può spingersi fino al punto di surrogare competenze di altro organo di governo del Comune, pena la violazione del principio di separazione delle competenze quale corollario del costituzionale buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Infatti, mentre per il Consigliere comunale il potere d’iniziativa altro non è che una facoltà, per il caso di specie (e cioè la ratifica delle variazioni di bilancio, operate dalla Giunta, entro il 31 dicembre prevista dall’art. 175, comma 5 TUEL), la richiesta di sottoporre all’organo consiliare la ratifica delle citate variazioni non può che provenire dal Sindaco. Ad avvalorare l’assunto basterebbe solo ipotizzare il ritiro del punto all’ordine del giorno da parte dei medesimi Consiglieri comunali presentatori dell’iniziativa. La fisiologica vulnerabilità politica dei Consiglieri (ammessa anche nel sistema democratico locale) finirebbe per inficiare le esigenze di stabilità finanziaria contenute nel citato art. 175 del TUEL. Pertanto la proposta di ratifica (e la connessa richiesta di convocazione “urgente” del Consiglio comunale) doveva essere presentata necessariamente dal Sindaco e non lasciata alla “facoltativa” iniziativa dei Consiglieri comunali.
Inoltre, come già noto e più volte fatto presente sia in sede di discussione della precedente proposta di ratifica delle delibere di variazione di bilancio operate dalla Giunta comunale che nella Conferenza dei capigruppo, in base agli artt. 175 e 42 del TUEL, il potere di apportare variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio in corso spetta al Consiglio e deve essere esercitato entro il termine perentorio del 30 novembre. In via d’urgenza tale potere spetta anche alla Giunta, salvo ratifica consiliare da adottarsi nei successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro il 31 dicembre. In sostanza, le date del 30 novembre per le variazioni del Consiglio e 31 dicembre per la ratifica delle variazioni eventualmente adottate dalla Giunta previste dal vigente quadro normativo in materia di ordinamento finanziario degli enti locali, non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio in ordine alla loro natura perentoria. Ciò, d’altra parte, è coerente con la necessità di attribuire certezza ai risultati d’esercizio, nel rispetto altresì del basilare principio dell’annualità del bilancio. Pertanto un’eventuale ratifica del Consiglio apportante modifiche alla deliberazione assunta dalla Giunta oltre il termine del 30 novembre non potrebbe ritenersi legittima, in quanto violerebbe le disposizioni contenute nell’art. 175, comma 3, e apparirebbe in contrasto con i principi generali che attengono alla formazione del bilancio (tra le tante si veda il parere della Corte dei Conti Sez. Contr. Lombardia n. 4 del 20 giugno 2006).
Orbene, dall’esame della delibera di ratifica iscritta all’ordine del giorno appare evidente che l’odierna proposta di ratifica altro non è che la medesima proposta di ratifica su cui il Consiglio comunale ha espresso voto contrario nella seduta del 16.12.2016. Invero, la S.V. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la riproposizione di siffatta ratifica, peraltro, in palese violazione dell’art. 175, comma 5 TUEL che espressamente richiede la discriminazione di quei “…provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazione non ratificata”. Del resto, il Dirigente del Settore III ha fatto presente al Consigliere Tumino – con nota del 15.12.2016 – che “… non è possibile produrre un elaborato con prenotazioni ed impegni limitati alle variazioni di bilancio in corso”. Lo stesso Collegio dei revisori dei conti concorda sul fatto che “…il provvedimento di iniziativa consiliare ripropone esattamente le variazioni di bilancio già proposte con deliberazioni di GM n. 508 del 20.10.2016, n. 517 del 24.10.2016, n. 555 dell’11.11.2016 e 590 del 28.11.2016”. Non potendo quindi la fattispecie in esame rientrare nell’ipotesi dell’art. 175, comma 5 TUEL, la proposta di ratifica, sarebbe inevitabilmente inficiata dalla violazione del citato termine perentorio del 30 novembre.
La proposta di ratifica è altresì illegittima per l’assenza del parere del Collegio dei Revisori dei conti. Tale parere, notoriamente obbligatorio ancorchè non vincolante, non è stato reso per l’evidente assenza nella proposta in questione dei citati “provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazione non ratificata”.
Tutto ciò premesso ed argomentato ed accertato che i Sottoscritti non sono stati messi nelle condizioni di fare le proprie valutazioni politico-amministrative per le quali sono tenuti in forza dell’art 175, comma 5 TUEL, si declina formalmente ogni connessa responsabilità, annunciando di far valere le proprie ragioni i tutte le sedi competenti, anche nella considerazione che, in disparte l’evidente illegittimità di tutti i comportamenti amministrativi fin qui promossi, risulta evidente la lesione di proprie prerogative istituzionali.
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