Dipendente cieco da un occhio dopo incidente sul lavoro. Assolti due dirigenti Ergon da omessa vigilanza perchè il fatto non sussiste

Due dirigenti del gruppo Ergon, colosso della grande distribuzione alimentare sono stati assolti in primo grado dal giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa, con la formula ampia del “perché il fatto non sussiste”. Erano finiti a processo per il reato di omessa vigilanza in merito ad un incidente sul lavoro occorso a un dipendente nel  gennaio del 2017, in seguito al quale la vittima, che si è costituita parte civile, era diventata cieca dall’occhio destro. Il pubblico ministero nella sua requisitoria ha ricostruito la vicenda. Il lavoratore, addetto alle pulizie – che aveva denunciato i fatti un anno dopo rispetto a quando si erano verificati, stava pulendo una scaffalatura e nel tirare un pannello di cartone pressato, di un metro e 20 per 80 centimetri, una ‘interfalda’posta tra merce e merce, aveva effettuato un movimento brusco e ne era rimasto colpito all’occhio.

L’INCIDENTE

Una momentanea concitazione dovuta alla presenza di un roditore che avrebbe spaventato il lavoratore. Il lavoratore che aveva disconosciuto la sua firma nel verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuale all’atto della assunzione, non indossava il casco di protezione. Sul mancato uso del casco e sulla omessa vigilanza si è incentrata l’azione della pubblica accusa che al termine della requisitoria ha chiesto la condanna a 3 mesi di reclusione. L’avvocato Luca La Cava, che rappresentava la vittima, ha convenuto sulle conclusione di responsabilità del pm sottolineando che il lavoratore non aveva assunto comportamenti eccezionali o abnormi rispetto alle mansioni affidategli, che il casco gli avrebbe probabilmente salvato l’occhio. Poi è stata la volta delle arringhe difensive.

Per i due imputati, è intervenuto prima l’avvocato Daniele Scrofani che ha in sintesi illustrato le procedure aziendali adottate in termini di sicurezza, i procedimenti disciplinari che l’azienda mette in atto quando rileva l’inosservanza delle regole di sicurezza sui luoghi di lavoro, la presenza del documento di valutazione dei rischi e la delega ai preposti in merito all’osservanza delle disposizioni, concludendo con la richiesta di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, supportando con una sentenza di Cassazione che ritiene non possibile rivalersi, con presenza di preposti e responsabili della sicurezza, sui vertici aziendali. L’avvocato Carmelo Di Paola ha invece messo in risalto alcune contraddizioni emerse nelle dichiarazioni della parte offesa (che è stata risarcita dall’Inail), che in prima battuta aveva dichiarato di avere ricevuto formazione adeguata e dispositivi di protezione individuale all’atto dell’assunzione, salvo poi “cambiare versione” e ha chiesto l’assoluzione dal capo di imputazione, “per non avere commesso il fatto”. Il giudice ha pronunciato la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Le motivazioni verranno depositate entro 90 giorni. 

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