CITATO PER RISARCIMENTO DANNI IL COMUNE DI POZZALLO

E’ stata fissata per il 20 giugno 2012 l’udienza davanti al Tribunale di Modica per accertare e dichiarare a carico del Comune di Pozzallo l’inadempienza degli accordi raggiunti con il protocollo d’intesa del 28.2.2011 ed il verbale di  conciliazione giudiziale del 4.3.2011, con conseguente condanna al risarcimento dei  danni arrecati alla CISL-FP e alla FP-CGIL, equitativamente quantificati nella cifra di 25.000 euro o  in quell’altro che il Tribunale riterrà in sua  giustizia, da devolversi interamente a favore del fondo  per  la  disoccupazione istituito presso l’INPS.

L’atto  di citazione fa seguito all’atto stragiudiziale, notificato l’11.5.2011, con cui fu  intimato al Comune di Pozzallo di ottemperare agli obblighi formalmente assunti, cui non fece seguito né il rispetto  degli stessi, né la ricerca di nuove intese, ma solo un controdichiaratorio del  17.6.2011 con cui l’ente predicava l’inattuabilità degli impegni assunti per la mancata assunzione di responsabilità da parte dei dipendenti.

Il verbale di conciliazione giudiziale – redatto davanti  il Giudice del Lavoro del Tribunale di Modica il 4.3.2011, al quale venne allegato il protocollo d’intesa, proposto dal Comune di Pozzallo (amministrazione e dirigenza) e sottoscritto dalle  organizzazioni sindacali in data 28.2.2011 – aveva determinato la rinuncia agli atti ed ai provvedimenti già resi (decreto di condanna ex art.28 L.300/70 nei  confronti del Comune di  Pozzallo per comportamento antisindacale emesso il 27-28.12.2010) e pendenti fra le parti (opposizione del Comune al decreto di cui sopra e nuovo ricorso ex art.28 L.300/70 proposto dai sindacati per il comportamento antisindacale del Comune).

Fra gli impegni assunti era prevista la liquidazione in favore del personale dei piani di lavoro relativi agli  anni 2008 e 2009, la definizione della procedura per l’attribuzione della progressione economica orizzontale ai dipendenti, la presentazione in consiglio comunale della proposta di  impegno economico finanziario per l’integrazione oraria dei contratti di lavoro del personale part-time e l’impegno a promuovere incontri periodici fra le  parti.  

Nei fatti, il superiore protocollo d’intesa fu completamente disatteso, arrecando non solo pregiudizi al prestigio ed all’accreditamento di  serietà e rilevanza dell’attività sindacale, ma anche rendendo manifesta una preordinazione ed  una malafede dell’ente (amministrazione e dirigenza) che, prima propose e sottoscrisse precisi  impegni e poi, dopo aver conseguito la rinuncia ai provvedimenti resi e proposti in sede giudiziale, si deresponsabilizzò dagli obblighi semplicemente notiziando che i  suoi dirigenti  gli  impedivano l’adempimento.  

La CISL-FP ritiene che tali comportamenti  del Comune costituiscano violazione delle regole giuridiche che tutelano la libertà dell’azione sindacale, nonchè violazione di ogni regola di prudenza e perizia e del  principio del  “neminem ledere”, la cui  inosservanza può essere addebitata all’agente come fonte di responsabilità risarcitoria di natura contrattuale ed extracontrattuale per le conseguenze pregiudizievoli subite, danni di natura non patrimoniale che sono risarcibili in quanto arrecati  in pregiudizio di interessi costituzionalmente garantiti.

         

 

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