CANI MORTI DURANTE IL TRASPORTO: CODICE PENALE!

E’ andata male ai trasportatori che, ‘stipando’ ben 582 animali (cani ed altri animali, tra cui specie esotiche) in un camion, avevano deciso di trasportarli dalla Lombardia in Sicilia.
La Corte di Cassazione (con sentenza 28578, sezione Terza Penale, del 03-07-2014) ha deciso di ‘trasferire’ al ‘PENALE’, spiegando che, sì la norma punisce solo con sanzione amministrativa la condotta …ma se durante un trasporto si usa violenza in danno di animali, recede a tutto favore della norma penale.
E, valutando che:
-il mezzo era autorizzato per bovini ed ovicaprini (mica per cani, pitoni, anatre, daini, ara, cincillà, etc…) e per viaggi non superiori alle 12 ore
-le condizioni di trasporto erano assurde: scarsa ventilazione, niente acqua
-alcuni animali erano già deceduti al momento del controllo
è stato sancito che “le condizioni di disagio e di stress in cui sono state rinvenute le bestie oggetto del trasporto, tali da integrare gli estremi della lesione della loro integrità fisica, siano dipese dalle modalità in cui il trasporto stesso era in corso di svolgimento, in quanto modalità idonee, appunto, ad imporre alle predette bestie delle fatiche e delle privazioni non consone alle loro caratteristiche”
Piena applicazione, quindi, dell’art. 544-ter cod. pen., che punisce sia chi senza necessità cagiona lesioni ad animali sia chi li sottopone a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche; la norma prevede, altresì, quale aggravante speciale, idonea ad aumentare la pena sino alla metà, la morte delle bestie se derivante, fra l’altro, dalle condotte sopra indicate

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