ACQUISTO AUTO AL COMUNE DI MODICA

 Il 20 febbraio del c.a. il responsabile del VI settore, ha determinato con atto n. 350 l’acquisto di un’auto usata, una lancia delta 1.600 cc., diesel, 120 cavalli, immatricolata nel mese di luglio del 2010 (84.000 km percorsi), per l’importo di 10.000 euro.

L’acquisto è stato effettuato, presso un autosalone di Frigintini, senza compiere, come sarebbe stato opportuno, alcuna valutazione comparativa. Detto inter nos, viene spontaneo a chiunque domandarsi come si è arrivati ad individuare l’autosalone e la macchina.  Mi chiedo, inoltre, le ragioni, se ne esistono, per cui è stata trascurata l’esistenza della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che all’articolo 1, comma 143, vieta, alle Pubbliche Amministrazioni, l’acquisto di automobili sino al 31 dicembre 2015.

 

La norma per esattezza dispone:

 

legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 143: 

 

«Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.»

 

Chiarito che la scadenza del divieto di acquisto al 31 dicembre 2014 è stata prorogata al 31 dicembre 2015, attraverso il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito senza modifiche, per la parte che ci concerne, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125; e che all’articolo 1, comma 3, della stessa legge sono previste sanzioni di rilievo per i trasgressori:

 

«Art. 1 comma 3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale»;

 

non può non ritenersi che l’atto di compravendita sia nullo e che l’averlo effettuato costituisce illecito disciplinare da punire con una sanzione pecuniaria, salvo l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Dalla determina si evince, inoltre, che l’impegno di spesa grava sull’intervento n. 5 che è relativo ai «trasferimenti» e su un capitolo, il 6070/010 intestato a «Varie assicurazioni minori, accoglienza bielorussi, etc», entrambi non congrui alla tipologia della spesa effettuata. Trattandosi, in definitiva, dell’acquisto di un bene, la posta afferisce all’intervento n. 2 relativo agli acquisti di beni e servizi. Si può intendere, dunque, che è stato compiuto un errore di non poco conto, se di errore si può parlare, scontato che il Responsabile contabile dovrebbe possedere la competenza sufficiente ad attestare la conformità dell’operazione alle norme dell’ordinamento finanziario e contabile.

Invito per tanto il Segretario generale e il Collegio dei revisori a controllare i pareri dei Responsabili dei servizi (art. 49 del Tuel), in merito alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, perché sia ripristinata la legalità.

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