Voli cancellati o dirottati a causa dell’Etna: cosa spetta ai passeggeri e cosa devono pagare le compagnie?

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L’Etna erutta, gli aeroporti si fermano e per migliaia di passeggeri il viaggio può trasformarsi in una lunga attesa. Ma cosa succede, dal punto di vista dei diritti dei viaggiatori, quando un volo viene cancellato, ritardato o dirottato a causa dell’attività vulcanica?
La risposta arriva dalle regole europee che disciplinano i diritti dei passeggeri aerei. Un’eruzione vulcanica e la conseguente chiusura dello spazio aereo rientrano nelle cosiddette “circostanze eccezionali”, cioè eventi che non dipendono dalla compagnia e che non possono essere evitati adottando tutte le misure ragionevoli.
Questo significa che il passeggero, in caso di cancellazione provocata dall’eruzione dell’Etna, non ha diritto alla compensazione pecuniaria prevista in altre circostanze. Ma attenzione: questo non significa che la compagnia possa lasciare il viaggiatore senza assistenza.

Eruzione dell’Etna, niente indennizzo ma l’assistenza resta obbligatoria

È questa la distinzione fondamentale. L’evento naturale può esonerare la compagnia dal pagamento della compensazione pecuniaria, ma non cancella il diritto del passeggero all’assistenza.
In presenza di una cancellazione o di un’interruzione del viaggio dovuta all’emergenza vulcanica, il vettore deve quindi garantire al passeggero l’assistenza prevista dalla normativa europea, anche quando la causa del problema è completamente al di fuori del controllo della compagnia.
Il principio è particolarmente importante in caso di attese prolungate: l’emergenza naturale non trasferisce automaticamente sul viaggiatore tutti i costi provocati dal blocco del volo.

Pasti, bevande e hotel: cosa deve offrire la compagnia

Se il passeggero rimane bloccato in aeroporto, la compagnia deve provvedere all’assistenza necessaria in relazione alla durata dell’attesa.
Tra le prestazioni previste rientrano pasti e bevande in quantità ragionevole, proporzionati al tempo di attesa. Se diventa necessario trascorrere una o più notti fuori casa, il vettore deve inoltre garantire una sistemazione alberghiera.
Non basta l’hotel: quando il pernottamento è necessario, la compagnia deve occuparsi anche del trasporto tra l’aeroporto e il luogo della sistemazione.
Il passeggero ha inoltre diritto alla possibilità di effettuare due telefonate, messaggi fax o e-mail, secondo quanto previsto dalla disciplina europea.

Se la compagnia non aiuta, il passeggero può anticipare le spese

È uno degli aspetti più importanti per chi si trova coinvolto in un’emergenza come quella provocata dall’attività dell’Etna.
Può accadere che, a causa dell’elevato numero di passeggeri da assistere, la compagnia non riesca a organizzare tempestivamente hotel, pasti o trasferimenti. In questo caso il viaggiatore può essere costretto a provvedere autonomamente.
Ma non significa necessariamente che quelle spese restino a suo carico.
Quando il passeggero sostiene costi necessari e ragionevoli che la compagnia avrebbe dovuto coprire, può successivamente chiederne il rimborso. La documentazione diventa però fondamentale.

Scontrini e ricevute, la regola d’oro per ottenere il rimborso

Chi è costretto a pagare autonomamente hotel, pasti o trasporti deve conservare scontrini, ricevute, fatture e qualsiasi altra prova della spesa sostenuta.
Il rimborso riguarda infatti le spese necessarie, ragionevoli e adeguatamente documentate. Non è quindi consigliabile scegliere soluzioni eccessivamente costose quando esistono alternative ragionevoli.
La documentazione dovrà poi essere allegata alla richiesta di rimborso indirizzata alla compagnia aerea, insieme alla documentazione relativa al volo e all’eventuale cancellazione, ritardo o dirottamento.

Volo dirottato: chi paga il trasferimento verso la destinazione?

Un altro scenario possibile durante un’emergenza vulcanica è quello del dirottamento. Il volo parte regolarmente, ma le condizioni dello spazio aereo o dell’aeroporto impediscono all’aereo di raggiungere la destinazione indicata sul biglietto.
Se il velivolo viene fatto atterrare in un aeroporto alternativo vicino alla destinazione originaria, il vettore deve garantire il trasferimento del passeggero fino all’aeroporto previsto dal biglietto o verso un’altra destinazione vicina concordata con il viaggiatore.
Il trasferimento può avvenire via terra, con autobus, treno o taxi, oppure attraverso un altro volo, a seconda delle circostanze.

Se il trasferimento non viene organizzato dalla compagnia

Anche in questo caso può verificarsi una situazione di emergenza: il volo atterra in un aeroporto alternativo, ma la compagnia non riesce a organizzare in tempi utili il trasferimento dei passeggeri.
Il viaggiatore può allora essere costretto a trovare autonomamente una soluzione per raggiungere la destinazione.
In presenza delle condizioni previste, il passeggero può utilizzare un mezzo pubblico o un taxi e chiedere successivamente alla compagnia il rimborso della spesa sostenuta. Anche qui la parola chiave è documentazione: bisogna conservare la ricevuta del pagamento e, possibilmente, ogni elemento utile a dimostrare perché quella spesa si è resa necessaria.

Cancellazione per l’Etna: rimborso del biglietto o volo alternativo

La circostanza eccezionale non elimina nemmeno i diritti del passeggero legati alla scelta tra le possibili soluzioni previste in caso di cancellazione.
Quando il volo viene cancellato, il passeggero deve poter scegliere, nei casi previsti dalla normativa, tra rimborso del biglietto e trasporto alternativo verso la destinazione finale.
La differenza fondamentale è quindi questa: l’eruzione dell’Etna può escludere il diritto alla compensazione pecuniaria aggiuntiva, ma non cancella automaticamente il diritto al rimborso o alla riprotezione né quello all’assistenza.

Attenzione alla differenza tra compensazione e rimborso

È proprio su questo punto che spesso nasce confusione.
La compensazione pecuniaria è una somma aggiuntiva riconosciuta in determinate situazioni di cancellazione o ritardo quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. In presenza di circostanze eccezionali, come un’eruzione vulcanica che comporti restrizioni dello spazio aereo, questa compensazione può non essere dovuta.
Il rimborso del biglietto, invece, è un istituto diverso. E lo stesso vale per il diritto all’assistenza e per il rimborso delle spese necessarie sostenute dal passeggero.
In altre parole: nessun indennizzo automatico non significa nessun diritto.

Etna e voli, cosa ricordare se si resta bloccati

Di fronte a una cancellazione, a un lungo ritardo o a un dirottamento provocato dall’attività dell’Etna, la prima cosa da fare è verificare quale soluzione propone la compagnia e chiedere espressamente l’assistenza prevista.
Se il vettore non riesce a fornirla direttamente, è importante evitare spese sproporzionate e conservare ogni ricevuta. Hotel, pasti e trasferimenti devono essere documentati per poter essere richiesti successivamente.
Il principio è semplice: l’eruzione vulcanica può essere una circostanza eccezionale, ma non significa che il passeggero debba essere lasciato solo a sostenere i costi dell’emergenza.

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