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Il Tar del Lazio dice “si” al green pass per il personale scolastico: respinte le richieste di sospensione dei ricorrenti
02 Set 2021 15:05
In ordine “al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta ne’ puo’ essere inteso come intangibile”. Lo scrivono i giudici del Tar del Lazio nei decreti con cui ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui e’ stata stabilita la disciplina del Green pass per il personale scolastico.
Per quanto concerne l’individuazione e il trattamento del personale scolastico in merito al possesso del Green Pass, i provvedimenti contestati “risultano essere meramente applicativi” della normativa prevista dal Decreto legge del 22 aprile scorso (quello che prevede le misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia).
Lo scrive il Tar del Lazio nei decreti monocratici con i quali, nel decidere la sospensione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con i quali e’ stata disciplinata la normativa sul possesso del Green pass del personale scolastico, ha fissato l’udienza del 5 ottobre prossimo per la trattazione collegiale in camera di consiglio dei ricorsi proposti. Con riferimento poi alla mancata emanazione di un apposito Dpcm, il presidente della terza sezione bis del Tribunale amministrativo ha evidenziato che “l’individuazione del personale scolastico quale deputato ai controlli relativi al possesso della certificazione verde e’ stata effettuata direttamente dalla normativa primaria per cui la previa adozione del citato DPCM risulta essere irrilevante”; e, in ordine alle verifiche e controlli delle certificazioni del personale scolastico, “allo stato non puo’ essere in alcun modo escluso che le disposizioni emanate per disciplinare l’esecuzione dei controlli dovranno per forza di cose raccordarsi con la sopravvenuta normativa di cui al DPCM”.
Altro passaggio importante, quello della parte del ricorso con il quale si asserisce la violazione delle norme anche comunitarie concernenti la protezione dei dati personali. “Premesso che tale aspetto dovra’ essere disciplinato dal DPCM che dovra’ essere adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali – scrive il Tar – deve essere rilevato che nessun addebito potra’ essere imputato al personale docente che nell’effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l’esito degli stessi al Dirigente scolastico”; e “analoga conclusione vale per l’altro obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto, tenuto conto, altresi’, che tale obbligo informativo e’ essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza”.
Relativamente poi “alla prospettata illegittimita’ degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi di green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato e’ meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non puo’ configurare quella situazione di estrema gravita’ ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti”.
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