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Anche a Ragusa sarà possibile firmare per la proposta di referendum sull’eutanasia legale
30 Giu 2021 09:24
Dal 30 giugno 2021 i cittadini interessati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, possono firmare la proposta di referendum sulla “eutanasia legale” presso il Comune di Ragusa – Corso Italia 72 – 3° piano stanza 32 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 fino al 13 settembre 2021.
500 mila firme. Anzi, meglio 600 mila o qualcuna in più. Questo l’obiettivo che pongono i comitati che si sono attivati per il referendum relativo all’Eutanasia Legale, con l’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice Penale. Un referendum per ribadire la libertà dell’individuo di decidere sino a quando farsi curare e quando smettere di farlo. E di farsi aiutare, nel caso decidesse di non proseguire oltre le proprie sofferenze, di farsi aiutare ad addormentarsi senza che per questo chi aiuta incorra in un reato.
Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 cp sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia. Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.
Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp). L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.
Forme di eutanasia passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il cosiddetto “accanimento teraputico”.
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