SUI CONSORZI UNIVERSITARI

Il progetto  legislativo  riguardante la soppressione delle Provincie determina un’incertezza finanziaria nei medesimi  enti  e negli organismi costituiti, con sofferenze  che verranno caricati ai subentranti  liberi  consorzi dei comuni, i quali in base all’art. 15 dello Statuto della Regione Sicilia avranno autonomia finanziaria e amministrativa.

Tra gli enti che subiscono le conseguenze dell’eliminazione delle Province con limitate disponibilità di  risorse finanziarie  vi rientrano  i Consorzi Universitari.

 I Consorzi universitari sono enti che vivono di risorse erogate dagli enti locali e in carenza di  tali finanziamenti avranno seri problemi gestionali con possibile riduzione dell’offerta formativa e il pericolo incombente  per la sopravvivenza delle sedi decentrate che hanno rappresentato un investimento per il territorio.

I Consorzi universitari secondo la dottrina contabile delle Corte dei Conti vengono considerati enti territoriali  emettendo dei pareri  aventi attinenza in materia di contabilità pubblica  .

Appare interessante un parere emesso nel 2012 riguardante un quesito posto alla Corte dei conti regionale nel quale si richiede se i Consorzi universitari possano ritenersi “enti territoriali non previsti dalla Costituzione”.

Nella disamina del quesito la Corte di Conti  evidenzia che “ l’art.114 della Costituzione prevede che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie,dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti , poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

I predetti enti territoriali risultano quindi espressamente previsti dalla Costituzione, ma nel nostro ordinamento sussistono  altri enti territoriali definiti soltanto da leggi ordinarie non dotati di valenza costituzionale.

Infatti l’art.2 del D.Lgs n267/2000,Testo unico degli enti locali, chiarisce che  si intendono per enti locali  i comuni,le province, le città metropolitane,…..e che le norme sugli enti locali previste dal testo unico si applicano , altresì ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusioni di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.

L’art.61 del R.D. n1592/1933 recante il testo unico delle leggi sull’istruzione universitaria riconosce personalità giuridica ai consorzi universitari.”

Nel dibattito attuale per la sopravvivenza del Consorzio Universitario della provincia di Ragusa , tale parere risulta di notevole importanza chiarendone del tutto  la natura  ed evitando in tal modo inutili discussioni.

I principali soci, Comune e Provincia , in quest’ultimo periodo dibattono in merito alla soppressione o meno  dell’ente consortile , che oltretutto ha  suo un ruolo funzionale in base alla convenzione sottoscritta con l’Ateneo etneo, per l’esistenza della SDS di Lingue e letterature straniere,ed ovviamente sul destino del personale .

Nel Consiglio comunale avente all’ordine del giorno l’argomento Università e personale impegnato nella Struttura didattica speciale , si sono intrecciati pareri in merito alla sorte  del personale dipendente del Consorzio universitario prevedendo soluzioni facenti riferimento alla normativa privatistica che non pare appropriata al caso in questione in base al parere emesso dalla Corte dei Conti.

Secondo tale parere il Consorzio universitario poggia su solidi principi legislativi aventi alla base l’applicazione della  normativa prevista per i dipendenti degli enti locali alla quale devono essere assoggettati i dipendenti dell’ente consortile.

Orbene,  le  massime rappresentanze istituzionali  di Comune, che progetta l’allargamento della base sociale , e della Provincia  che ha  suo un intendimento di dissolvimento,  con  diversità   progettuale che  si contraddicono  ma  risulta essenziale  che non confliggano con  la legislazione vigente,  attenendosi alla normativa in vigore.

 

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