Scuola dello Sport. Il Tribunale di Ragusa accoglie richiesta accertamento tecnico e nomina Ctu

Il presidente del Tribunale di Ragusa Biagio Insacco ha accolto il ricorso del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che aveva chiesto un accertamento giudiziale tecnico dello stato dei luoghi della Scuola Regionale dello Sport di Ragusa procedendo alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio, nella persona dell’ingegnere Giovanni Scivoletto.

L’ex provincia di Ragusa si era rivolta al Tribunale di Ragusa non avendo accettato la riconsegna dell’immobile di via Magna Grecia da parte del Coni che ha disdetto la locazione della Scuola dello Sport in quanto la struttura presentava diverse criticità relativamente alla condizione manutentiva dei locali. Come si ricorderà i locali della Scuola dello Sport sono di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che li ha concessi in locazione al Coni Servizi, oggi Sport e Salute spa, sino al 31 dicembre 2016 per un canone annuo di 1300 euro e successivamente per un canone annuo di 6000 euro dal 1 gennaio 2017 sino al 2022.

Il 4 ottobre 2018 il Coni Servizi ha comunicato la volontà di rilasciare anticipatamente l’immobile, adducendo carenze strutturali a motivo della pretesa mancata esecuzione di manutenzione straordinaria dell’ex provincia di Ragusa; mentre, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha rigettato totalmente la predetta lagnanza ed ha puntualizzato, invece, come l’omessa manutenzione ordinaria della struttura da parte del Coni Servizi durante la pluriennale gestione sia stata la causa di quanto lamentato e della compromissione della funzionalità ed agibilità della struttura stessa.

Il Tribunale di Ragusa ha accolto la rappresentazione di questa tesi sostenuta dal legale dell’ente, avvocato Salvatore Mezzasalma, e ravvisando ‘l’urgenza di accertare prima del giudizio di merito e quindi prima di un possibile mutamento dello stato dei luoghi comunque necessario ai fini del ripristino della funzionalità della struttura, se effettivamente la denunziata omessa manutenzione ordinaria della struttura sia stata causa del riferito stato di degrado, determinandone l’entità ed i costi necessari per il ripristino della funzionalità della struttura”.

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