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PUBBLICATA LA SENTENZA D’ASSOLUZIONE DELL’ONCOLOGO CARMELO IACONO
19 Ott 2012 06:09
Il tribunale di Ragusa ,presidente Andrea Reale, a latere Rosanna Scollo e Ivano Infarinato, il 29/6/2012 ha emesso la seguente sentenza pubblicata il 27 settembre 2012 relativamente al procedimento penale n. RG677/2010 contro Iacono Carmelo imputato dei seguenti reati: A) 81 cpv. 317 e 317 bis del C.P. in quanto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle funzioni di Primario della Divisione di Oncologia dell’Ospedale Civile di Ragusa e, quindi, nella veste di pubblico ufficiale, ABUSANDO DELLA SUA QUALITA’
1- PROGRAMMAVA ED ATTUAVA, all’interno della Divisione di Oncologia (specialità di branca medica), oltre a quelli dovuti, anche accertamenti ed esami di competenza della Divisione Chirurgica -in maniera difforme, quindi, da quella di destinazione – ricoverando, infatti, in D.H. n.34 pazienti nei confronti dei quali eseguiva prescrivendole direttamente ..(omissis) o facendole prescrivere ai suoi aiuti ed assistenti …(omissis) indagini specialistiche…(omissis)
2- RILEVAVA, CONTRARIAMENTEAL VERO. allorquando ricavava la necessità, , secondo i casi, di un intervento operatorio e, comunque,nel corso di accertamenti diagnostici effettuati sia presso la Divisione di Oncologia (come al n. l), che nello studio privato denominato Centro Diagnostico, che era chiusa la sala operatoria presso l’Ospedale civile di Ragusa e non si sapeva quando la stessa venisse riaperta (omissis).
3- PROSPETTAVA, nel contempo. che egli operava solo a Catania dove l’equipe operatoria era migliore; che a Catania avrebbe potuto essere richiesto il rimborso alla USL,che effettuando l’intervento in una Casa di Cura a Catania ove egli operava, non si sarebbe dovuto aspettare il turno che, comunque, i pazienti venivano favoriti a Ragusa sia con gli accertamenti preoperatori effettuati presso la struttura ospedaliera, anche se non dovuti.
4. EVIDENZIAVA, pertanto, in forza del credito acquisito sulle persone sopra indicate, che i necessari interventi operatori non potevano essere adeguatamente portati a termine, se non si fossero affidati alle sue specifiche e particolari capacità operatorie, approfittando, così, del grave disagio psico-fisico in cui le medesime versavano per lo stato di malattia che ostacolava ogni libera determinazione, ABUSANDO,DUNQUE,DELLASUA QUALITA ‘E DEI SUOI POTERI,INDUCEVA le pazienti di cui in premessa a promettergli indebitamente denaro quale corrispettivo per le prestazioni chirurgiche al seno da effettuare presso la Casa di Cura Valsalva e Gretter di Catania, ove accettavano di farsi operare in dipendenza del comportamento inducente sopra descritto.
B) 81 cpv. e 314 primo comma C.P., in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle funzioni di Primario della Divisione stessa e, quindi, nella qualità di pubblico ufficiale, avendo per ragione del suo servizio la disponibilità di alcool etilico, garze, cerotti, tubi di drenaggio, li utilizzava per le medicazioni post operatorie rivolte alla paziente F.C. che, già operata, dal medesimo presso la Casa di Cura “GRETTER” di cui al capo A), su suo invito, si recava nella struttura ospedaliera per ricevere le cure del caso, che in quella Divisione non avrebbero potuto esser loro somministrate e, pertanto, se ne appropriava.
Con l’intervento del Pubblico Ministero D.ssa Claudia Maone
Le Parti hanno così concluso:
PUBBLICO MINISTERO: assoluzione per entrambi i capi di imputazione ai sensi dell’art. 530 2° co. C.P.P. perché il fatto non sussiste.
Il difensore di parte civile (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in persona del Direttore Generale dott. Ettore Gilotta rappresentato dal Prof. Avv. Angelo Pennisi): condannarsi alla pena di legge ed al risarcimento dei danni come da comparsa conclusionale e nota spese in atti.
La difesa: assoluzione con formula pienamente liberatoria perché i fatti non sussistono.
LA SENTENZA :Le numerose deposizioni di presunte persone offese e dei loro familiari, infatti, hanno evidenziato , in modo pressoché unanime, dopo la diagnosi di una patologia oncologica al seno e dopo gli. esami di rito, la piena volontarietà della scelta delle pazienti di essere operate dal dott. Iacono, già all’epoca dei fatti noto chirurgo con specializzazione in oncologia
In alcune ipotesi, in modo molto trasparente, il dottore Iacono prospettava alle pazienti la sua impossibilità ad intervenire per inutilizzabilità della sala operatoria nella divisione di oncologia, indicando anche il chirurgo che avrebbe potuto operarle presso altro reparto del medesimo ospedale, così lasciando massima libertà di scelta alla persona malata.
La decisione finale di rivolgersi alla professionalità del dott. Iacono era dettata , in tutte le predette ipotesi, dal rapporto fiduciario e dall’elevatissima specializzazione che l’odierno imputato aveva maturato nel settore della chirurgia oncologica proprio all’interno dell’ ospedale ragusano, al seguito del prof. Ferrera. Dall’ istruttoria dibattimentale è emerso con chiarezza che la decisione della direzione sanitaria e generale dell’ospedale civile di Ragusa di limitare l’attività chirurgica del primario del reparto di oncologia rispondeva più a logiche di contrasto e di dissapori interni, piuttosto che ad una concreta esigenza di efficienza e di professionalità. Il dott. Iacono, nel corso del suo esame, ha evidenziato anche le successive difficoltà di poter esercitare attività libero professionale intra-moenia (Vd. documenti prodotti ud. 18.2.2011). Per quanto concerneva gli esami diagnostici preoperatori e quelli di rito postoperatori, nessun abuso della qualità, né alcun approfittamento può ravvisarsi nella condotta dell’ imputato, atteso che essi rientravano nella ordinaria e doverosa prestazione sanitaria che il medico era tenuto a garantire, specialmente nella sua veste di primario del reparto di oncologia. Nessuno dei testimoni ha riferito la circostanza –
indicata nel capo di imputazione – che il dott. Iacono avesse paventato alle pazienti la possibilità di rimborso dell’ ente pubblico.(omissis). In conclusione, nessun abuso può ravvisarsi nelle condotte poste in essere dall’imputato nei confronti delle svariate pazienti, nessun abuso del pubblico ufficio,
nessuna induzione o coartazione della libertà morale delle presunte persone offese. Al contrario le medesime hanno spesso sottolineato la profonda umanità e professionalità dell’imputato, e hanno dimostrato, nel corso della loro deposizione, sentimenti di profonda gratitudine e stima nei suoi confronti.
CAPO B). Al dottore lacono sono state contestate più condotte appropriative del materiale sanitario
(alcol etilico, garze, cerotti, tubi di drenaggio) utilizzato per le cure post-operatorie svolte nei confronti di F. C. (omissis). II delitto di cui all’art. 314 c.p. richiede, per la sua consumazione, che il pubblico ufficiale che abbia disponibilità di una cosa mobile altrui, per ragione del suo ufficio o servizio, se ne appropri. Per quanto concerne l’elemento oggettivo si richiede l’appropriazione o la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui di cui il soggetto agente ha la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio.(omissis) .Nella fattispecie nessun profitto o impossessamento indebito dei materiali utilizzati per la medicazione può essere configurato, atteso che F.C. si rivolgeva alla struttura pubblica nell’ ambito specialistico di riferimento della patologia dalla quale era affetta. In alcun modo può rilevare il luogo ed il tipo di intervento in precedenza subìto dalla paziente. Il pubblico servizio offerto dalla struttura ospedaliera e l’obbligo del medico di prestare le cure del caso imponevano al dott. Iacono di prestare assistenza alla signora F. e di venire incontro alle cure richieste dalla medesima. In definitiva, non può ravvisarsi alcuna distrazione dagli scopi per i quali gli oggetti di cui al capo di imputazione sono destinati , né alcuna personale appropriazione dei beni da parte del dott. Iacono. Le considerazioni sopra svolte conducono all’assoluzione con formula ampiamente liberatoria di Iacono Carmelo in ordine a tutti i reati al medesimo ascrittigli in rubrica.
P.Q.M. Visto l’art. 530 c. p. p., assolve Iacono Carmelo dai delitti al medesimo ascritti nei capi di imputazione di cui alla rubrica perché il fatto non sussiste.
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Come i nostri lettori sanno noi non commentiamo mai le sentenze. Tuttavia dobbiamo congratularci con il dott. Iacono per l’esito positivo della vicenda giudiziaria. f.p.
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