È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
NAUFRAGIO DELLA COSTA CONCORDIA:ISTRUZIONI PER L’USO PER IL RECLAMO
20 Gen 2012 14:13
I naufraghi della Costa Concordia, come i passeggeri che a seguito del disastro non hanno potuto imbarcarsi, possono richiedere il risarcimento dei danni subiti, personali, materiali e non, proponendo un reclamo a Costa Crociere, a pena di decadenza, mediante raccomandata A/R (o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento) entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall’interruzione forzata della crociera. E’ consigliato rispettare il termine sopra indicato, ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha anche statuito che il mancato invio della lettera di reclamo entro dieci giorni non può costituire decadenza del diritto al risarcimento del danno, pertanto è sempre opportuno inviare il reclamo, riportando in dettaglio tutte le informazioni, anche trascorsi 10 giorni lavorativi.
In particolare, coloro che sono rimasti coinvolti direttamente nel naufragio potranno richiedere:
1- il rimborso di quanto pagato per la vacanza;
2- il risarcimento del danno patrimoniale subito per lo smarrimento/distruzione di tutti i beni personali, di cui sarà necessario redigere apposito elenco (denaro, gioielli, documenti personali, ecc.);
3- il rimborso per le spese sostenute in conseguenza del tragico evento, eventualmente sostenute autonomamente anche per il rientro presso la propria residenza, ove non organizzata dal Tour Operator;
4- il risarcimento del danno alla persona, in caso di lesioni personali subite e in proporzione alla prognosi ricevuta;
5- il risarcimento del danno morale e del danno da vacanza rovinata.
Attenzione: allegare alla richiesta di rimborso/risarcimento copia della documentazione comprovante quanto dichiarato nella stessa, se in possesso.
Per quanto riguarda i passeggeri prenotati su Costa Concordia per future partenze, i quali, in ragione della sopravvenuta impossibilità del servizio, non potranno imbarcarsi, è previsto il diritto ad usufruire di una crociera alternativa di uguale valore, o di valore superiore (senza supplemento), o ancora di valore inferiore previo rimborso della differenza. In alternativa, laddove non intendano accettare le soluzioni proposte, i passeggeri potranno richiedere il rimborso totale del viaggio senza penali.
Adiconsum, in coordinamento con il Comitato Naufraghi Concordia, al quale aderisce, è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie ai passeggeri che intendano presentare istanza di rimborso, i quali potranno rivolgersi, per ricevere assistenza, alle sedi territoriali dell’Associazione, presenti su tutto il territorio nazionale.
La nostra Associazione con Sede Provinciale A Ragusa Piazza Ancione, 2, riceve il Martedì e Giovedì dalle ore 16.30 alle 18,30, tel.0932.656324 fax 0932.656336 e,mail : adiconsumragusa@alice.it.
Adiconsum, a livello nazionale, propone l’attivazione di un apposito Tavolo di confronto e di una specifica Commissione di Conciliazione paritetica, per definire in maniera bonaria i reclami e le richieste di risarcimento e rimborso in oggetto, con il coinvolgimento delle compagnie assicurative coinvolte e di Astoi, quale Associazione di Categoria di riferimento della Costa Crociere.
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