È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
LETTERA APERTA DI AIDA AL SINDACO DI RAGUSA ED ALLA STAMPA
03 Feb 2015 10:04
Osservazioni e ulteriori chiarimenti inerenti la “campagna diffamatoria” posta in essere da esponenti politici, individuali e collettivi, in riferimento a “presunte” incongruità e irregolarità in ordine alla Convenzione, al Protocollo di Intesa stilato con l’Associazione AIDA, ai requisiti di norma dell’Associazione e alle spese sanitarie sostenute per la cura dei randagi. Riscontri all’attività ispettiva del Comando Provinciale Guardia di Finanza.
La sottoscritta, Giovanna Di Stefano Di Stefano, nella qualità di Presidente dell’AIDA, Associazione Iblea per i Diritti degli Animali, regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Protezione degli Animali (Decreto Dir. Generale n.0831-12/05/2011) nella Sez. B, con n.104,
PREMESSO CHE
Ø l’AIDA e’ stata costituita quale Associazione e svolge esclusivamente attività volontaria di tipo “istituzionale”. Il sottostante profilo causale alla base del rapporto dell’associazionismo del volontariato, permette, per espressa previsione della norma legittimante il presupposto, che il fine si identifica, esclusivamente, nella soddisfazione (principalmente sociale) degli associati o fondatori, nonché nella più generale rispondenza della lineare partecipazione sociale del pubblico interesse. In buona sostanza, si tratta di finalità pubbliche che le norme regolanti la materia delegano a organismi composti da soggetti privati, animati da spirito di partecipazione alla cittadinanza attiva.
Ø Il profilo giuridico dell’Associazione Aida è connotato dalle seguenti caratteristiche:
· è un ente non commerciale per come definito dalla norma, cioè per presupposto e concreto esercizio, caratteristica ex lege che pone l’Associazione in una dimensione diametralmente opposta alla natura delle società, caratterizzata, questa sì, dall’esclusivo o principale esercizio di attività commerciale e perciò lucrativa;
· è un ente non commerciale, che si distingue dagli altri enti privatistici, in forza della volontaria opera e fattiva abnegazione degli associati per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
· è un ente non commerciale poiché gli associati operano unitariamente, ponendosi di fronte ai terzi in qualità di unitario centro di interessi.
Molteplici sono le norme di riferimento che disciplinano le varie Organizzazioni o Associazioni di Volontariato, come di seguito tracciate nelle previsioni giuridiche che ne regolano gli scopi e la vita sociale:
– L’organizzazione di volontariato (Legge-Quadro sul volontariato 266/91);
– ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali);
– Decreto legislativo n. 460 del 04/12/97), Associazioni di promozione sociale;
– Legge 7 Dicembre 2000 n. 383, Enti di tipo associativo (Art. 18 Costituzione –
Associazioni non riconosciute – art. 36 e segg.c.c).
Emerge evidente che il fine per cui lo Stato Italiano disciplina (e agevola anche dal lato tributario le molteplici tipologie di Organizzazioni di promozione sociale o Associazione di volontariato) è intrinseco nel raggiungimento e soddisfazione dell’obiettivo, che ragionevolmente muta in stretto riferimento alle diverse finalità sociali che le stesse si pongono nella vita sociale.
Ø L’Associazione AIDA – Associazione Iblea per i Diritti degli Animali – si ribadisce ancora una volta, è una semplice e volontaria associazione senza scopo di lucro (quindi NON ONLUS), regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali al n. 104 della sezione “B” (attività socio-sanitaria). Essa non ha mai distribuito utili ai soci, e, anzi, versa costantemente dal 2011 ad oggi in una precaria situazione economico-finanziaria, colorata da passività.
L’associazione ha potuto raggiungere i propri fini sociali solo grazie alle anticipazioni dei soci del consiglio direttivo, ai sostenitori esterni, a semplici simpatizzanti; senza tali sostegni solidaristici, e considerati i ritardi con cui si sono sino ad ora concretizzati i “rimborsi spese” da parte degli enti pubblici convenzionati, l’Associazione Iblea per i Diritti degli Animali non avrebbe potuto realizzare i propri fini istituzionali, di promozione sociale e di solidarietà animalista.
TUTTO CIO’ PREMESSO
L’Associazione, in stretto riferimento alle “sterili, contraddittorie, persecutorie e strumentali polemiche diffamatorie” sollevate da esponenti politici, individuali e collettivi, in merito:
1 Alla presunta gestione diretta del canile/rifugio sanitario e alle pratiche di adozione a distanza di cani randagi del Comune di Ragusa;
2 alle presunte incongruità e irregolarità in ordine alle Convenzione e al Protocollo di Intesa stilato dall’Associazione medesima con il Comune di Ragusa per mancanza di requisiti non posseduti dall’Aida per l’espletamento dell’attività in convenzione (presunta perdita del requisito ONLUS, in realtà mai avuto);
3 alle spese sanitarie (vaccini, medicinali, prestazioni veterinarie, interventi specialistici non eseguibili nell’ambulatorio della struttura, interventi urgenti sugli animali ricoverati negli orari in cui non è presente, all’incirca nell’80% dei casi, il Veterinario Incaricato convenzionato, ecc..) sostenute per la cura dei randagi; art. 11, punto 7 – L. R. 15/2000 e dell’art. 3 della Convenzione suddetta;
4 alle spese sostenute per soci, operatori volontari e personale dipendente per la attività esplicata dagli stessi all’interno della struttura;
5 alla verifica fiscale eseguita e conclusasi in data 25/09/14 in capo all’Associazione AIDA dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa.
COMUNICA QUANTO SEGUE
1 Viene affermato che l’“Associazione AIDA” ha gestito il canile/rifugio sanitario in “maniera diretta”:
L’affermazione “in maniera diretta” equivale a dire che l’Associazione AIDA svolge “attività d’impresa commerciale, e quindi con scopo di lucro”.
Se la questione non fosse di meritevole ricaduta sociale, di fronte ad una simile malvagità rimarrebbe solo da intristirsi per il manifesto poco spessore intellettuale e per la palese ignoranza giuridica dei soggetti politici che ci denigrano oramai da 14 lunghi mesi. Qualcuno ebbe modo di affermare che…< l’ignoranza è la cosa più comoda dopo il divano di casa >.
Orbene, nel codice civile viene data una definizione di “impresa- azienda” all’art. 2555, il quale recita: “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. La norma afferma il concetto di azienda inteso come l’esercizio di una attività economica diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi.
Se la natura dell’Associazione AIDA fosse aderente alla previsione codicistica, l’attività della Aida dovrebbe rientrare nella forma più specifica disciplinata dal codice civile di “impresa commerciale” ai sensi dell’articolo 2195, con conseguente attrazione lucrativa per effetto dell’attività svolta in convenzione o con protocolli (gestione canile/rifugio sanitario o adozioni extra provincia di Ragusa).
Si suggerisce di “manovrare meglio il dettato della norma”, volendosi evidenziare che l’elemento chiarificatore per sciogliere questo nodo risiede nell’attenta analisi delle rendicontazioni già presentate presso l’Amministrazione Comunale di Ragusa dalla “Associazione Aida”, dalle quali si evince (per i soggetti politici che sbandierano presunte incongruenze a casaccio, il condizionale è d’obbligo) che i rimborsi spese-ricavi conseguiti sono inferiori ai COSTI e SPESE sostenuti per lo svolgimento dell’attività. Si tenga conto che il tetto massimo di spesa preventivato e indicato nella Convenzione stipulata rappresenta un limite per lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale a gestione diretta.
Ponendo, peraltro, attenta analisi all’atto costitutivo, nonché allo Statuto dell’Associazione medesima, emergono i requisiti delineanti dell’AIDA:
· associazione senza scopo di lucro e che durante la vita dell’Ente non potranno essere distribuiti gli eventuali avanzi di gestione;
· l’associazione promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l’educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.
Inoltre, l’associazione svolge concreto e quotidiano impegno operativo nei settori a valenza sociale, solidaristica, ambientale, culturale, mediante:
a) Tutela degli animali e valorizzazione della natura ed ambiente;
b) Assistenza sociale e socio sanitario con l’ausilio degli animali e della natura;
c) Istruzioni e formazione inerenti il pensiero ecologista ed antispecista;
d) Promozione della cultura e dell’arte, attività ricreative;
e) Tutela di diritti civili.
2 Viene affermato che le Convenzioni e i Protocolli di Intesa stipulate con l’“Associazione AIDA” presentano delle incongruità e delle irregolarità, in quanto la stessa dovrebbe essere carente dei requisiti necessari previsti dalla legge regionale n.15 del 03 Luglio 2000 e D.P. n. 7 del 12 Gennaio 2007, per l’espletamento di tale attività;
Sempre nello spirito di contribuire a ”spolverare” la coltre d’ignoranza che poggia sull’erroneo convincimento delle norme” che regolano la materia, si attenziona che il requisito essenziale per la stipula di Convenzioni per la gestione di canile-rifugio sanitario è l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Protezione Animali.
Ancora, si ricorda che l’associazione Aida risulta regolarmente iscritta e abilitata con (Decr.Dir.Gen.n.0831-12/05/2011) nella Sez. B, al n.104, perciò in regola con i requisiti richiesti dal DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2002, n. 15, che disciplina il regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all’Albo delle associazioni per la protezione degli animali di cui all’art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.
Per doverosa conoscenza degli esponenti politici che tanto si sono appellati alla presunta perdita del “requisito” di ONLUS e/o di Associazione di Volontariato, si ritiene utile contribuire a chiarire loro che tutte le Organizzazioni di Volontariato (sia le cosiddette ONLUS ma anche le semplici Associazioni senza scopo di lucro, di valorizzazione e di promozione sociale, qual è l’AIDA) possono richiedere l’iscrizione all’Albo suddetto al fine di contribuire alla gestione di attività di protezione, tutela e prevenzione del randagismo, nulla mutando la finalità istituzionale.
3 Viene affermato che l’“Associazione AIDA” ha gestito il canile/rifugio sanitario in “maniera diretta”, poiché ha rendicontato all’Amministrazione Comunale di Ragusa spese sanitarie per prestazioni relative a medicinali, nonché prestazioni veterinarie consistenti in interventi specialistici non eseguibili nell’ambulatorio della struttura, interventi urgenti sugli animali ricoverati negli orari in cui non è presente, all’incirca nell’80% dei casi, il Veterinario Incaricato convenzionato. In buona sostanza le spese sostenute e rilasciate da medici (esterni all’ASP) per la cura dei randagi, violerebbero l’art. 11, punto 7 – della L. R. 15/2000 e dell’art. 3 della Convenzione stipulata con codesto Ente Locale.
Si vuole qui contribuire a ricordare che in base alla convenzione stipulata dall’Aida, il Servizio Veterinario Provinciale di Ragusa, presso il Rifugio Sanitario, struttura pubblica del Comune, dovrebbe rendere un servizio completo (medici veterinari –vaccini – medicinali – analisi, esami, radiografie, ecografie – interventi specialistici ecc.) 24H su 24, a 360°, a tutti gli animali “ricoverati” nel suddetto canile-rifugio sanitario affidatole in gestione.
Nella concreta realtà, purtroppo, nonostante l’Associazione AIDA abbia sottoscritto ben due convenzioni con il Comune stesso, laddove è previsto che l’assistenza veterinaria e la gestione sanitaria dei rifugi pubblici dovrebbe essere sotto il controllo dell’area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali – ciò in armonia alle norme Regione Sicilia e relative linee guida redatte dall’Assessorato e dai vari decreti dirigenziali – la circostanza in esame presenta delle pecche, non imputabili all’Associazione qui rappresentata.
Infatti, nonostante risulti chiaro e trasparente il dettato normativo di riferimento in materia, l’Aida al fine di garantire un corretto, puntuale e continuo servizio di assistenza diurno, notturno, domenicale e festivo per gli amici a quattro zampe (incidentati , traumatizzati, malati ecc. ) è stata costretta a farsi carico dell’onere delle spese relative a medicinali – analisi, esami, radiografie, ecografie – interventi specialistici assolutamente non eseguibili nell’ambulatorio ASP in quando deficitaria di attrezzature necessarie al caso concreto – interventi urgenti sugli animali ricoverati negli orari in cui non è presente il Veterinario Incaricato convenzionato ecc.. Di fatto l’incidenza di tali spese sostenute dall’AIDA ha prodotto gravi danni economici alla stessa, “danno” che si è aggiunto a quello prodotto dai ritardati incassi dei rimborsi spese. Infine solo per dovere di cronaca, si mette in evidenza che il Servizio Veterinario Provinciale garantisce la presenza di medici veterinari pubblici dell’Asp solo per 8/9 ore settimanali su 168 complessive e non ha previsto nessuna forma di reperibilità intra o extra struttura!
In buona sostanza, anziché garantire un servizio di reperibilità di 24 H su 24 per i cani già ricoverati al Rifugio, oltre quelli prelevati dal territorio e/o in gravi condizioni di salute , l’Asp locale ha fornito l’assistenza sanitaria solamente per un numero di 8/9 ore su di un totale di 168 settimanali (7gg x 24h = 168 ore complessive), e in molti periodi dell’anno si è riscontrato la totale assenza del servizio soprattutto nel periodo estivo, nelle settimane festive di Natale e Capodanno.
Da una accurata ricerca, analisi e studio di altre Convenzioni similari stipulate da altri comuni in Italia, viene previsto un apposito regolamento in merito alla carenza del Servizio Veterinario Pubblico, all’uopo prevedendosi che la legge affida l’alternativa al Comune di indicare nella convenzione stipulata con l’Associazione affidataria della gestione dei canili – rifugi sanitari, di sopperire ad un’eventuale mancanza del servizio medesimo con la possibilità di conferimento d’incarico a un medico veterinario professionale esterno, al chiaro fine di garantire un servizio di assistenza completo a 360 gradi o 24 h su 24.
In riferimento a quanto esposto, sempre nello spirito di non consentire la supremazia dell’ignoranza delle cose, si ritiene utile e opportuno rendere conoscibile che l’Aida si è sempre scrupolosamente attivata a collaborare e richiedere prestazioni sanitarie urgenti anche all’esterno della struttura ASP. Si comprende quindi che la lamentata, e non giuridicamente supportata violazione dell’art. 11, punto 7 – L. R. 15/2000, nonché dell’art. 3 della Convenzione stipulata, viene a decadere poiché in palese contrapposizione alle norme di cui alla Legge n. 189 del 20/07/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).
La linearità etica e morale che contraddistingue l’Associazione AIDA, di cui andiamo orgogliosamente fieri, è diretta al superiore interesse rivolto a fornire COMUNQUE l’assistenza urgente ai cani presenti in struttura, volendo con ciò significare che la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura, privi del necessario soccorso, equivarrebbe ad un esplicito abbandono, dimensione disumana che NON appartiene a nessuno dei componenti l’AIDA.
Dunque nessuna condanna e nessuna eccezione può essere sollevata all’Aida per il comportamento e l’impegno assunto per la cura degli amici a 4 zampe.
4 Viene affermato che l’AIDA, in quanto “Associazione di Volontariato” (giammai ONLUS), per lo svolgimento dei propri fini istituzionali – sociali debba avvalersi esclusivamente di collaborazione di “volontari non retribuiti”, ai quali spetta un mero rimborso per le spese sostenute. Alla stessa vengono indirizzate accuse per aver regolarizzato nell’anno 2014 la posizione contributiva, previdenziale e assicurativa di taluni collaboratori, giuridicamente inquadrandoli dipendenti dell’Associazione.
Anche qui, l’ignoranza (delle norme, ben s’intende) la fa da padrona. Proviamo ad accendere una candela nel fitto buio della “selva oscura”.
In via generale, si fa presente a codesta spettabile Amministrazione Comunale che tutti gli enti senza scopo di lucro (siano essi Associazioni di Volontariato, Associazione di Promozione Sociale, ONLUS, ecc) per raggiungere i propri scopi istituzionali, si avvalgono della disponibilità gratuita dei soci fondatori, dei soci sostenitori e dei vari volontari, i quali, in piena condivisione d’intenti, abbracciano le cause delle varie associazioni senza ricevere corrispettivo specifico a contro-prestazione resa, eccezion fatta delle spese vive che eventualmente gli stessi hanno sostenuto per il loro coinvolgimento nelle attività istituzionali.
Poiché le associazioni sono strutture dinamiche e non statiche, emerge che per potere raggiungere i fini previsti nello “Statuto – Regolamento dell’Associazione”, immancabilmente, esse necessitano della disponibilità di risorse economiche. A tale necessità finanziaria si sopperisce attraverso volontari dazioni o contributi, quote sociali, erogazioni liberali, da parte di persone socie e non (fondatori, sostenitori, donatori, volontari, ecc.), le quali svolgono concretamente il lavoro necessario per mantenere in vita la volontarietà dell’Ente NON Economico.
Vero è che nelle associazioni di volontariato, di promozione sociale, ONLUS, ecc., il lavoro subordinato non trova piena inclusività, ma la Legge non vieta che ciò sia possibile, allorché siano presenti necessità o problematiche varie che richiedano l’ausilio di figure professionali specifiche o di ulteriori soggetti, oltre ai volontari, che l’associazione non dispone.
E’ bene ricordare che costituisce violazione di norma l’applicazione “contra legem”, giammai “secundum ovvero oltra legem”
Per cui, legittimate dalle norme sono tutte queste organizzazioni dirette anche ad assumere personale dipendente o avvalersi di lavoratori autonomi o di collaboratori occasionali per coprire tale ovvia deficienza e garantire un ordinato funzionamento.
A tal proposito si riporta il disposto della legge quadro sul volontariato n. 266/1991, che all’art.3, comma 4 recita: “Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta”.
Altresì, l’art.18 (Prestazioni degli associati) della Legge n.383 del 7 dicembre 2000, recita: “1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati”.
Nel caso specifico, l’AIDA, nell’impossibilità di ricorrere esclusivamente a dei volontari per garantire il regolare funzionamento del rifugio-canile h24 (ciò, nonostante l’abnorme lavoro svolto volontariamente dai soci a valenza quotidiana) è stata costretta a ricorrere a personale dipendente part-time.
Non sfugge certo all’intelligenza e alla sensibilità cui la presente è rivolta, quanto fortemente impegnativa è la minuta condizione di occuparsi di un canile, soprattutto nelle ore serali e notturne, in prossimità della stagione estiva dove l’aumento dei ricoveri presso il rifugio risulta essere notevole a causa degli abbandoni di animali domestici o nelle numerose e costanti occasioni, ad esempio, di ritrovamento di cucciolate non ancora svezzate che richiedono una cura, una dedizione e una attenzione di carattere assolutamente straordinario.
L’associazione AIDA per l’espletamento di tutte le attività di cura del canile comunale ha il dovere di utilizzare personale in numero sufficiente a garantire che tutte funzioni connesse alla gestione siano adeguatamente eseguite con regolarità, in modo che gli animali siano accuditi in maniera tale da assicurare le più elementari e idonee condizioni di salute e benessere. A tal fine ha impiegato correttamente, oltre al lavoro gratuito dei soci, anche personale volontario, personale occasionale e lavoratori dipendenti in regime di esclusivo part-time.
Infatti, con decorrenza Aprile 2014 ha assunto dei lavoratori part-time a tempo determinato, ciò nel pieno e rigoroso rispetto della vigente normativa di lavoro subordinato. A fortiori, l’associazione AIDA, nel caso specifico, sia che trattasi di volontari, lavoratori autonomi occasionali oppure lavoratori dipendenti, si è assunta l’esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette, impiegate per l’espletamento delle attività oggetto della convenzione stipulata con codesto ente.
E’ bene precisare, per rafforzarne il concetto, che ai semplici volontari, l’associazione corrisponde un mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate.
Nel caso invece dei lavoratori dipendenti part-time (max 3 ore al giorno) e dei prestatori di lavoro occasionale, l’associazione si è fatta carico di corrispondere, secondo legge, retribuzioni o compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali, e di osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di lavoro.
Possiamo essere tacciati di inosservanza delle Leggi se correttamente abbiamo
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