L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa chiarisce alle imprese le nuove indicazioni riguardanti le ulteriori settimane di integrazione salariale previste dal decreto Ristori

“Occorre fare chiarezza sulle nuove indicazioni riguardanti le ulteriori settimane di integrazione salariale previste dal decreto Ristori”. Lo afferma il presidente dell’Ente bilaterale del terziario di Ragusa, Gianluca Manenti, sottolineando che numerose imprese del territorio provinciale hanno sollecitato ulteriori ragguagli in proposito.

“L’Inps, con circolare n. 139 del 7 dicembre scorso – afferma Manenti – ha fornito indicazioni specifiche in merito alle novità apportate dal D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), in materia di sostegno al reddito nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Decreto Ristori ha previsto la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di 6 settimane di integrazione salariale da usufruire nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Tale disciplina, però, deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020”.

Il presidente Ebiter evidenzia, a tal proposito, che “le ulteriori 6 settimane di trattamenti possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane purché lo stesso periodo sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori per i quali i diversi Dpcm hanno disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive”. I codici Ateco di tali settori sono contenuti negli allegati 1 e 2 al Decreto Ristori-bis.

“Questi ultimi datori di lavoro – continua ancora Manenti – possono accedere ai trattamenti, anche senza avere richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione. I trattamenti di cassa integrazione salariale e assegno ordinario previsti dal D.L. n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020 – c.d. Decreto Ristori bis).

Inoltre, secondo quanto successivamente previsto dall’articolo 13 del D.L. n. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori quater), anche le richieste di trattamenti di Cig ai sensi del Decreto Agosto (9+9 settimane), potranno interessare i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle domande avvenga nel rispetto dei termini decadenziali. Pertanto, tali domande dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per ulteriori chiarimenti è comunque possibile consultare il nostro sito all’indirizzo www.ebiteragusa.com”.

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