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Il giudice di appello da ragione a 5 dipendenti della Spm di Modica. Lavoratori a tempo indeterminato
28 Feb 2018 23:52
La Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania ha definitivamente rigettato i cinque appelli promossi dalla Servizi per Modica srl avverso altrettante sentenze dell’ex Tribunale di Modica che nel luglio 2014 aveva accolto il ricorso proposto da cinque lavoratori i quali nel 2011 si erano rivolti al giudice del lavoro affinché fosse dichiarata la nullità del termine apposto all’originario contratto a tempo determinato stipulato il 31 luglio 2007 con la Modica Rete Servizi Srl, poi trasformata nell’attuale Servizi Per Modica Srl.
Nelle more del giudizio, quando le proroghe, nel frattempo, erano salite a venticinque, il 18 marzo 2013, dopo l’ennesima scadenza di proroga, la S.P.M. Srl aveva comunicato ai ricorrenti che non avrebbe più rinnovato il loro contratto di lavoro in essere, proponendo un accordo transattivo che prevedeva la loro nuova assunzione a tempo indeterminato ma a condizione che abbandonassero i giudizi intrapresi e rinunciassero ad ogni pretesa economica.
All’esito dei rispettivi giudizi, i due Giudici della Sezione Lavoro dell’ex Tribunale di Modica ritennero che il termine apposto al primo contratto «non appare validamente apposto e pertanto deve intendersi privo di effetto, con la conseguenza che il rapporto instaurato (…) appare qualificabile come rapporto a tempo indeterminato, ab origine, e deve ritenersi tuttora vigente».
In ragione di ciò, il Tribunale dichiarò in sentenza che il rapporto di lavoro intrattenuto tra i ricorrenti e la S.P.M. S.r.l. «è rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dalla data del primo contratto del 31 luglio 2007, da ritenersi tuttora vigente tra le parti, con diritto alla riammissione in servizio nel posto di lavoro» condannando, altresì, la Servizi per Modica Srl a corrispondere ad ogni ricorrente una «indennità onnicomprensiva (…) nella misura pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto».
Avverso le sentenze di primo grado propose appello la Servizi Per Modica Srl lamentandone la erroneità dinanzi alla sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, la quale, tuttavia, il 15 febbraio scorso ha rigettato i cinque appelli ed ha confermato le sentenze dell’ex Tribunale di Modica ritenendo «convincente ed esauriente … la motivazione resa dal primo giudice in ordine alla illegittimità della clausola di durata» apposta ai contratti dei lavoratori, precisando, altresì, «che correttamente il primo giudice ha statuito in ordine alla riammissione in servizio» dei lavoratori ricorrenti, e «che non può rivestire rilevanza ostativa a tale statuizione la peculiarità del datore di lavoro, quale ente interamente partecipato da pubblica amministrazione (Comune di Modica)» .
In precedenza, per l’identica querelle, altri cinque lavoratori erano stati licenziati con sentenza definitiva. Questi, invece, non erano stati licenziati ma per la Servizi Modica non aveva loro rinnovato i contratti nel 2013 e li aveva riammessi in servizio solo dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Modica.
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