È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
APPLICAZIONE TRATTATO DI PACE DI PARIGI
02 Lug 2016 15:47
I sottoscritti Dr. Giuseppe Rizzo, Rag. Sandro Pino Tizza, in qualità di Consiglieri Comunali del partito di “Italia dei Valori”, chiedono alla Direzione Nazionale del partito di Italia dei Valori in merito alla problematica MUOS in c.da Ulmo a Niscemi di intervenire presso il Governo Nazionale per l’Applicazione del TRATTATO DI PACE DI PARIGI DEL 10 febbraio 01947.
Premesso che:
il TRATTATO DI PACE TRA ITALIA ED ALLEATI adottato a Parigi il 10 febbraio 1947) descrive : Preambolo
L’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, la Cina, la Francia, l’Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canadà, la Cecoslovacchia, l’Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d’Ucraina, l’Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate “Le Potenze Alleate ed Associate” da una parte
e l’Italia dall’altra parte
Premesso che l’Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e
Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l’aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l’Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d’armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e
Premesso che dopo l’armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l’Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e
Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l’Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;
hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:Che l’articolo 50
1. In Sardegna, tutte le postazioni permanenti d’artiglieria per la
difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate
a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite
nell’Italia continentale o demolite entro un anno dall’entrata in vigore del
presente Trattato.
2. In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale
per la manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine
e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell’Italia continentale entro
un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
3. Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o
estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della
Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna
settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà procedersi alla
normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni
permanenti e delle armi che vi siano già installate.
4. In Sicilia e Sardegna è vietato all’Italia di costruire alcuna installa-
zione o fortificazione navale, militare o per l’aeronautica militare, fatta
eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di
sicurezza, che fossero necessarie per compiti d’ordine interno.
che il presupposto di tale articolo presuppone la smilitarizzazione dei territori della Sardegna e Sicilia e se tale violazione è limitata all’Italia di costruire alcuna installa-
zione o fortificazione navale, militare o per l’aeronautica militare per quali ragioni non deve essere applicata per le forze alleate?
Per tali motivazioni riteniamo che l’art. 50 del trattato di Parigi devo trovare la sua applicazione.
Niscemi lì 02.07.2016
I Consiglieri Comunali
Del Gruppo Italia dei Valori
F.to Dr. Giuseppe Rizzo
F.to Rag. Sandro Pino Tizza
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