APPLICAZIONE TARES

   E’ stato segnalato alla scrivente Organizzazione che, in occasione dell’accertamento della TARES, i competenti Uffici dipendenti di codesto Comune manifestano perplessità applicative in ordine all’interpretazione della norma istitutiva del Tributo e degli atti Regolamentari ad essa inerenti.

 

E’ stato soprattutto riferito da parte di un cittadino circa irregolarità  contenute negli atti accertativi laddove a situazioni di possesso di altre abitazioni o seconde case in cui si trovano coloro che singolarmente compongono un nucleo familiare sia stato arbitrariamente associato un numero di abitanti pari a due.

 

Fatto altresì aggravato dalla circostanza che gli Uffici preposti all’accertamento, conoscevano già la condizione di unico occupante dell’altro immobile di residenza di proprietà dell’interessato.

 

Dal tenore della nota pervenuta, si evincono altresì carenze di comunicazione e precarietà nei percorsi decisionali degli Uffici preposti che, vicendevolmente, sembrerebbero rimandare l’un l’altro le decisioni di specie,  determinando come unico risultato quello di non consentire al cittadino il pieno assolvimento dell’obbligazione tributaria.

 

All’uopo, giova ribadire che ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 2  del vigente Regolamento TARES, il presupposto dell’obbligazione tributaria è costituito da “…chiunque, occupi, possieda o detenga l’immobile….” e che certamente se una persona vive da sola e se il fatto è conosciuto dall’Ente non si può adottare un atto accertativo ponendo come base di calcolo l’erronea esistenza di due occupanti.

 

Ciò posto, nel chiedere alle SS.LL un definitivo intervento risolutore delle fattispecie di cui si discute, si chiede anche di conoscere quali interventi di natura organizzatoria si intendano adottare per arginare le indecisioni testè rilevate nell’ambito degli Uffici preposti.

 

Si rimane in attesa.  

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