AFFIDAMENTO FAMILIARE

È molto facile trovare una definizione teorica di affidamento familiare. Siti internet, riviste scientifiche e psicologiche lo considerano un servizio di aiuto e sostegno all’infanzia, con lo scopo di garantire al minore di crescere in un ambiente sano. In Italia, l’affidamento è regolato dalle leggi 184 del 1983Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e dalla legge recente 149 del 2001 “Diritto del minore a una famiglia. Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184”. Le leggi sopracitate mettono in primo piano la figura del minore, il suo benessere e il suo diritto a crescere nell’ambito della propria famiglia. L’affido è temporaneo: la durata non dovrebbe superare i due anni. La famiglia affidataria dovrà assicurare al minore: mantenimento, educazione, istruzione e le relazioni affettive significative, essa non sostituisce la famiglia d’origine, ma un aiuto parallelo alla famiglia disfunzionale nel superare le problematiche e ritrovare un ambiente familiare idoneo per lo sviluppo del minore. L’affidamento familiare si basa sue due pilastri importanti che sono la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con i genitori naturali in previsione del rientro nella famiglia di origine. In base alle esigenze del minore, alle caratteristiche della sua famiglia e alle motivazioni dell’allontanamento, l’affidamento può essere progettato per periodi brevi, medi o lunghi. L’affidamento familiare quindi avrà diverse tipologie di affido che si distingueranno l’uno dall’altro in base al tempo e alla durata della permanenza del minore nella famiglia affidataria. Esiste anche l’affidamento a tempo parziale: una particolare forma, a carattere preventivo e di sostegno, che può riguardare alcune ore del giorno, i fine settimana, brevi periodi di vacanza, secondo un progetto elaborato a favore del bambino. La famiglia affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa. Qualora la famiglia, nonostante gli interventi di sostegno attuati non fosse in grado di provvedere alla crescita del figlio, il bambino viene dichiarato “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo”.  Oltre all’affido familiare esiste un’altra alternativa: l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare. Ci sarebbero molte questioni e molti aspetti su cui discutere, per esempio: le tanto discusse comunità di tipo familiare, sono idonee ad ospitare e far crescere emotivamente e affettivamente un minore, che già si trova in condizioni precarie? Hanno un personale qualificato che dia al minore le giuste attenzioni? Sono una buona opportunità per “salvare” il minore da condizioni disastrose di vita? A voi la riflessione….

 

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