ADDIZIONALE EX ECA: TUTTA LA VERITÀ

L’addizionale “ex Eca”, applicata agli avvisi di pagamento della Tarsu 2011 dal Comune di Modica non è dovuta. Questo il punto certo da cui partire per dipanare la matassa delle notizie – spesso copia e incolla – che si sono affastellate in questi giorni e per porre fine alla querelle insorta fra una cittadinanza sempre più esasperata e delusa e un amministrazione sempre più incapace anche solo di lenire con provvedimenti concreti il malcontento generale.

Prima, però, alcuni chiarimenti. E.c.a. è la sigla per gli “enti comunali di assistenza”, la nuova denominazione che la legge n. 837 del 3 giugno 1937 dava alle preesistenti Congregazioni di carità, che venivano al contempo soppresse. Tali enti sono stati a loro volta soppressi di fatto già nel 1978, con il passaggio delle funzioni sanitarie alle Regioni, e formalmente solo nel 2008, con l’abrogazione della legge istitutiva. L’addizionale (nella misura del 2% sui tributi erariali) è stata istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la l. 614 del 1938, e spettava inizialmente agli enti Eca. Dopo la loro soppressione, l’addizionale – nel frattempo elevata sino al 10 % – è stata devoluta dalla legge 549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni, che potevano riscuoterla sul prelievo della tassa rifiuti.

Il Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite concessionario e ruolo, e in questi termini hanno continuato le disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L. 549/1995 e il D.M. Finanze del 02.05.1996.

Con il D.Lgs. n. 446 del 1997 il legislatore ha attribuito agli enti locali una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula della riscossione diretta, che consente agli enti di procedere in autonomia senza l’intervento del concessionario.

Fin qui la storia. Ora la domanda è se l’addizionale Eca sia dovuta anche per quei Comuni che optano per la riscossione diretta. La dottrina è fortemente contraria, gli amministratori – frustrati da croniche esigenze di cassa – naturalmente favorevoli, mentre la Corte di Conti (sez. reg. di controllo – Lombardia/146/2009/PAR) ha di recente dato il suo placet.

Le argomentazioni della dottrina e dei contrari in genere sono fondate sulla mancanza di una chiara indicazione di legge, non avendo il legislatore del 1997 messo mano né alla L. 614/1938 né alla L. 549/1995 (che pertanto hanno continuato a disporre l’addizionale solo per i tributi riscuotibili con ruolo), e sul sigillo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. N. 10958/1991). Inoltre il mantenimento dell’addizionale fuori dai casi e dalle ragioni per le quali era stata prevista rappresenta una forzatura interpretativa irragionevole.

Amministrazioni e favorevoli puntano tutto sulla novità rappresentata dal d.lgs. 446/1997, che avrebbe modificato implicitamente norme che al tempo della loro approvazione non potevano prevedere la riscossione diretta (introdotta anni dopo), e su una presunta violazione del principio di eguaglianza tra i cittadini, che subirebbero trattamenti diversi sulla base della scelta del metodo di riscossione operata dai Comuni. Sono ragioni discutibili. In particolare, la denuncia di incostituzionalità non ha pregio, poiché le differenze dei cittadini per scelte della p.a. in base a facoltà concesse dalla legge sono molte (basti pensare, rimanendo in ambito comunale, alle ampie forbici dell’addizionale provinciale Tarsu o dell’addizionale Irpef) e non violano certo l’art. 3 della Carta, proprio perché determinate non da una norma di legge bensì dalla discrezionalità amministrativa. Piuttosto, è la stessa addizionale che di per sé vìola l’art. 53 della Costituzione, perché non è correlata ad alcun servizio e non si comprende che cosa vada a finanziare, assumendo l’aspetto dell’imposta più che della tassa. Come tale, il principio costituzionale di capacità contributiva non sarebbe rispettato.

L’argomento usato dalla Corte dei Conti è forse il più convincente, perché punta sulla possibilità per i Comuni di disciplinare mediante regolamento il prelievo tributario effettuato direttamente, a ciò autorizzati dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97. La riscossione della tassa e l’applicazione della relativa addizionale è però possibile esclusivamente se risulta specificamente prevista e disciplinata nel Regolamento Comunale.

E allora? A Modica? Il regolamento Tarsu 2009 non fa alcuna menzione né della riscossione diretta né dell’addizionale Eca, quindi anche a non voler considerare le molte ragioni che contestano tout court la legittimità della tassa, partendo invece dalla posizione più autorevole ossia il parere della Corte dei Conti, il prelievo non è dovuto. In realtà, il prelievo non sarebbe dovuto neanche se il Comune avesse fatto come dice la Corte! La spiegazione è molto semplice: la legge istitutiva dell’addizionale, la 614 del 1938, è stata abrogata con la legge 9 del 18 febbraio 2009 (Allegato 1 – voce 21996). A cascata, tutte le altre disposizioni che ad essa si sono richiamate sono ormai prive di senso, perché rinviano a una norma non più in vigore! Nessun addizionale è, pertanto, applicabile, né con ruolo né con richiesta diretta.

Le recenti iniziative di protesta, che hanno visto partecipare associazioni e partiti di opposizione, hanno comunque visto giusto: seppure con formulazioni leggermente diverse, l’unica verità – checché ne dicano assessori e funzionari al palazzo di città – è che l’addizionale non è dovuta perché non (più) prevista dalla legge. È proprio il caso che l’amministrazione cessi con la sua ostinazione, compia le opportune verifiche e vada incontro alle legittime richieste dei cittadini.

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