VIAGGIARE IN PULLMAN: DIRITTI E TUTELA DEI VIAGGIATORI

Dopo aver varato norme per i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo, la Commissione europea si è adesso occupata anche della tutele dei diritti di chi viaggia all’interno dell’Unione europea avvalendosi di autobus. Il Regolamento n° 181/2011 sulla tutela, entrato in vigore lo scorso 1° marzo, sancisce i seguenti diritti:

Informazione

·         Diffusione e pubblicazione delle informazioni a carattere generale sui diritti dei viaggiatori di autobus/pullman nelle stazioni e via internet e prima e durante il viaggio

Tariffe e condizioni contrattuali

·         Nessuna discriminazione basata sulla cittadinanza

Overbooking, cancellazione e ritardo della corsa

·         Rimborso del prezzo del biglietto o “reinstradamento” (una sorta di riprotezione) su altro pullman in caso di emissione di biglietti superiore ai posti disponibili (overbooking), cancellazione o ritardo superiore a 2 ore della corsa (per distanze superiore ai 250 km)

·         Ulteriore rimborso del 50% del prezzo del biglietto (oltre al rimborso pieno), nel caso in cui, per overbooking, cancellazione o ritardo superiore alle 2 ore dall’orario di partenza e sempre per distanze superiori ai 250 km, la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento

·         Assistenza (pasti e bevande) ed eventuale sistemazione in albergo, in caso di cancellazione o ritardo oltre i 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle 3 ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km).

Incidenti stradali

·         Risarcimento in caso di decesso, lesioni, perdita o danneggiamento del bagaglio

Reclami

·         Istituzione di un sistema di gestione dei reclami da parte della società di trasporti

Persone disabili o a mobilità ridotta

·         assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus

·         risarcimento in caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità;

Il Regolamento prevede inoltre l’istituzione in ogni Stato membro di un’Authority nazionale in grado di garantirne l’applicazione e, nei casi di mancato rispetto, di comminare sanzioni.

 

                                                                                                    

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