Nulle le multe effettuate dallo street control se non notificate sul posto dai vigili urbani

Riceviamo e pubblichiamo una lettera giunta in redazione dall'avvocato Antonino Di Giacomo rappresentante della UNC Delegazione di Modica. 

"Nulle le multe rilevate con lo Street Control in violazione al Codice della Strada se non vengono subito contestate e notificate sul posto dai vigili urbani normativa di riferimento e giurisprudenza consolidata. 

L’unione Nazionale Consumatori Delegazione di Modica con sede in Via sorda Sampieri 27, nella persona dell’ avv. Antonino  Di Giacomo, ritiene utile informare i cittadini sui dati normativi  e giurisprudenziali  che presiedono la disciplina  delle sanzioni amministrative in violazione al C.d.S rilevate dai Vigili Urbani con lo strumento “Street Control”, questione ampiamente diffusa in tutti i Comuni d’Italia. Tale strumento, come noto,  è  un impianto  formato da videocamera a infrarossi e macchina fotografica montato sulle volanti della Polizia Municipale.

Lo scrivente prende spunto a seguito del ricorso presentato dallo stesso in opposizione  ex art 205 C.d.S al Giudice di Pace di Modica in relazione all’ Ordinanza ingiunzione  di pagamento di € 186,00,  emessa dal  Prefetto di Ragusa e notificata nel novembre 2019, ciò a seguito del  rigetto del ricorso in opposizione, avverso il verbale di contestazione  emesso dai  VV.UU di Modica per  violazione dell’ art. 158/1-5 del  C.d.S.-  rilevata   a mezzo l’ausilio dello “Street Control”   ai sensi dell’art. 13  l.689/81.

La polizia municipale ha operato l’accertamento della violazione con la propria autovettura  in condizioni di movimento elevando l’infrazione dell’autovettura temporaneamente in sosta. Si ritiene precisare che l’autovettura oggetto della sanzione era allocata senza ostacolare ed arrecare alcun pregiudizio alla circolazione della Via Nazionale  transitabile tra l’altro nel senso di marcia a senso unico.

A seguito del ricorso il Giudice di Pace, l’Avv. Giuseppina Italia, con sentenza del 25/02/2020 decideva, in contumacia della prefettura che non si era costituita,  sull’opposizione promossa,  accogliendo  il ricorso in opposizione  e per l’effetto annullava l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto,  nonché  il verbale di contestazione per violazione dell’art 158/1-5 del CdS emessa dalla Polizia Municipale del Comune di Modica, e le sanzioni amministrative.

Lo scrivente a tutela dei cittadini ritiene soffermarsi sulla questione de quo ed in particolare informare il cittadino quale automobilista della normativa vigente  e  verificare la conforme applicazione della legge, per poter eventualmente agire nelle sedi competenti  contro l’uso illegittimo dei verbali di  contestazione per  violazione al C.d.S  disposto dalla Polizia municipale   e  rilevate a mezzo Street Control.  

Con riferimento alla mancata contestazione immediata, gli agenti accertatori della violazione a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Prefettura hanno poi dichiarato di non aver provveduto alla contestazione immediata perché “la violazione è stata rilevata con l’ausilio dello Street Control ai sensi dell’art 13 L. 689/91”, riscontro e motivazione assolutamente illegittima e contraria alla  legge.

Proprio con riferimento alla mancata contestazione immediata da  parte degli agenti a tutela del sacro santo diritto alla difesa e alla salvaguardia del diritto al contraddittorio, entrambi costituzionalmente sanciti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Si indicano alcune considerazioni del Giudice di Pace Avv. Giuseppina Italia: Che non basta dunque riprendere o fotografare un’auto in divieto di sosta, per poter inviare la multa a casa a distanza di tempo. Se la Polizia municipale usa lo “Street control” o altro  sistema similare per accertare  le infrazioni, gli agenti sono tenuti a cercare subito il trasgressore: in caso contrario la violazione è nulla. Lo ha chiarito anche il Ministero dei Trasporti con propri pareri di riferimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 2291/2012 ed il n. 4851 /2015, con i quali hanno messo al bando i nuovi dispositivi usati da molti Comuni per scovare auto in doppia fila o in sosta vietata e recapitare verbali a raffica ai proprietari dei mezzi.

L’automobilista trasgressore va cercato subito. La pratica, molto agevole e sbrigativa per la Polizia municipale  è quella di immortalare con una telecamera portatile le auto in sosta vietate lungo le strade più trafficate,  e del successivo rintraccio dei dati dei trasgressori e dell’invio per posta delle multe, tra l’altro non giustificando nel caso in specie la contestazione differita con la  mancanza del destinatario a bordo dell’auto, spiega il ministero, viola l’art 201 del nuovo codice della strada ( d.lgs 285/1992).

Infatti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il parere n. 4851 del 2015, aveva ribadito che, nel rispetto delle regole imposte dal C.d.S., la contravvenzione debba essere contestata immediatamente, al riguardo  il Ministero riconosce valide le multe accertate dalla Polizia municipale con le telecamere che riprendono il traffico dall’automobile di servizio, a condizione che l’agente verifichi attentamente l’assenza del trasgressore a bordo,  Secondo il Ministero dei trasporti questa pratica, molto funzionale per fare cassa, non è rispettosa della norma, per ogni singolo veicolo trovato in divieto di sosta occorre annotare nel verbale la constatazione dell’assenza.

Il codice stradale, infatti, permette la «contestazione non immediata della violazione del divieto di sosta, nel caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo», con il presupposto che i verbali, cioè, possono essere spediti a domicilio, solo se il conducente o l’intestatario della carta di circolazione non sono presenti al momento della scoperta. Ma i sistemi di videosorveglianza, pur essendo adatti a riprendere le violazioni, prosegue il parere «non risultano tuttavia idonei a dimostrare l’assenza del trasgressore, circostanza che può essere accertata solo dall’intervento diretto degli organi di polizia stradale».

Dunque, è necessario che una pattuglia dei Vigili accerti di persona se c’è qualcuno al volante o comunque vi sia la sua presenza nelle vicinanze, poiché in tal caso la contestazione dovrà essere immediata altrimenti tale contravvenzione sarà illegittima. 

In conclusione la violazione a mezzo Street control non è verificabile con una semplice registrazione video. In pratica solo la presenza degli agenti sul posto permette di accertare se effettivamente il veicolo sia senza conducente o senza intestatario della carta di circolazione. Da ora non bastano le sole telecamere per accertare le violazioni della sosta in modalità seriale. In buona sostanza gli operatori della polizia municipale saranno obbligati a verificare, veicolo per veicolo, l'assenza del trasgressore.

Non può che ribadirsi pertanto normativamente che  ai sensi dall’art. 200 del C.d.S. che “I sistemi strumentali di videosorveglianza, anche se risultano idonei a dimostrare l'avvenuta violazione, non sono tuttavia idonei a dimostrare l'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, circostanza che può essere accertata solo dall'intervento diretto degli organi di polizia stradale” e dalla redazione del verbale,  ne discende quindi  che l’utilizzo degli stessi non servirebbe per giustificare la contestazione non immediata, infatti, prevede che la violazione delle norme che regolano la circolazione stradale debba essere contestata immediatamente, redigendo il relativo verbale. 

Nel caso in specie la volante della polizia municipale di Modica di cui alla presunta violazione del codice della strada non solo ha omesso di  fotografare l’abitacolo anteriore dell’autovettura, ha altresì omesso alla contestazione immediata della violazione, come per legge previsto,  redigendo il relativo verbale ed annotando l’eventuale assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo, pertanto il verbale della violazione al codice della strada non può che essere annullato disapplicandone gli effetti.

Pertanto le multe elevate attraverso lo Street Control sono nulle se all’interno del mezzo c’è il conducente e non gli viene contestata immediatamente o quando sia assente, in ogni caso, la volante ha il dovere di  fermarsi e contestare l‘infrazione redigendo il relativo verbale.

La contestazione differita invece costituisce un’eccezione alla regola generale che impone la contestazione e verbalizzazione immediata delle violazioni stradali (art. 200 Cod. Strada e art. 383 Reg. esec. C. d. S.), proprio perché una contestazione immediata ha la funzione di salvaguardare l’imprescindibile “diritto di difesa” del presunto trasgressore che solo in caso di fermo immediato potrebbe chiedere l’inserzione nel verbale di eventuali dichiarazioni a sua difesa, prima della emissione del provvedimento definitivo e pertanto non può essere giammai considerata un mezzo alternativo di contestazione, ma impone, a chi se ne avvale, la presenza di un fattore ostativo alla immediata contestazione del tutto eccezionale che richiede, conseguentemente, una motivazione puntuale, analitica ed esaustiva, onde poterne accertare la effettiva sussistenza.

Alla mancanza di una motivazione analitica dei motivi della mancata contestazione immediata, consegue l’illegittimità dell’accertamento e dei successivi atti del procedimento (cfr. Cass. civ. sent. N. 8837 del 28.04.2005; Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007, n.2206; Cass. civ., Sez. I, 14/09/2006, n.19777).

La giurisprudenza a tal fine dichiara che “in tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto alla contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio, allorchè il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente (Cass. Civ. sez. II, 4363/08; Cass. Civ. sez. II, 4362/08; Cass. civ., Sez. I, 01/02/2007, n.2206; Giudice di pace Catania, Sez. II, 28/05/2007).

Lo scrivente auspica che la Polizia municipale, per il futuro, analogamente alle forze dell’Ordine Istituzionali quali Carabinieri e Polizia di Stato, indiscutibilmente preparati ed appositamente formati, prima di imprimere come nel caso in specie sanzioni amministrative operi con senso di responsabilità, efficienza, competenza per la funzione che le compete, quale tutore dell’ordine nell’ambito comunale ed operando con la saggezza del buon padre di famiglia.

Auspica inoltre che la Prefettura eserciti una maggiore ed approfondita valutazione del ricorso in opposizione,  quale  prima tutela amministrativa senza oneri per l’automobilista, necessitando l’azione giudiziaria davanti al Giudice di Pace soltanto per residui casi considerati i notevole costi da sostenere per il cittadino dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. Ne consegue che il cittadino, suo malgrado, rinuncia proprio per i costi all’azione giudiziaria venendo vanificato di fatto la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi".

UNC Delegazione di Modica con sede in via Sorda Sampieri,27  telefono  0932/1613917 – Consulente legale Avv.to Antonino Di Giacomo cell. 3386925831 – email. consumatorimodica@gmail.com

Consulente Legale UNC- Sede di Modica  Avv. Antonino Di Giacomo

                                                                                                                                    

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