NOMINA DI ESPERTO EX ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1992, N. 7

           Egregio Sindaco,

mi ha sorpreso la sua determinazione n. 3003 del 4 novembre 2016, mediante cui nomina «esperto del sindaco» la dottoressa Anna Maria Aiello, già presidente del Collegio (dei revisori) che ha controllato, sino a qualche mese fa, la sua amministrazione. Vi si specifica che l’incarico

 

«avrà ad oggetto la materia finanziaria/economico-contabile e tutti gli aspetti rientranti comunque nelle competenze istituzionali del Sindaco e della sua Amministrazione, (…) segnatamente in relazione allo sviluppo e implementazione delle misure previste nel Piano di riequilibrio pluriennale finanziario, approvato dalla Corte dei conti con deliberazione n. 311/2015/PRSP, alle prescrizioni ivi inserite ed alla sua rimodulazione/riformulazione, approvata con deliberazione di G.C. n. 198 del 27.09.2016, e ciò anche mediante apposite ricerche, esame di atti e redazione di pareri» (pagg. 4-5, n. 2, lett. a)

 

Sottolineo, nell’ambito del calderone che comincia a lievitare, che la legge regionale n. 7 del ’92 permette di conferire incarichi di lavoro solo per l’espletamento di attività connesse alle materie di sua competenza. Tali materie, oltre alla rappresentanza e ai controlli sull’apparato amministrativo, costituiscono i cosiddetti poteri di indirizzo politico. Esiste, insomma, una netta divisione tra poteri di indirizzo e compiti di gestione, i primi spettanti agli organi politici, i secondi al corpo impiegatizio (la dirigenza), da cui non si può prescindere. La distinzione è stata rafforzata, come saprà, col Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 4 e 14. La ratio è evitare il malcostume per cui il politico quasi sempre aggioga la pubblica Amministrazione all’obiettivo di creare consenso per fini elettorali. Detto senza pietà era ed è questo: ogni politico tende a piegare l’organizzazione amministrativa, pagata con soldi pubblici, verso fini elettorali. Il risultato è una miscela di immoralità senza eguali, poiché si determinano orientamenti politico-culturali attraverso l’abuso di fondi pubblici e si squilibra l’azione delle Amministrazioni contro cui, poi, ci si scaglia affermandone l’inerzia e la devianza.

Il fenomeno lo declinerei come «parassitismo politico».

Per verificarne l’esistenza, volontaria o involontaria non ha importanza, analizzerò sommariamente la sua determina e un parere formulato, per un caso analogo, dalla stessa dottoressa Aiello. 

1.   Analisi della delibera 

In narrativa si pone una pluralità di indicazioni sicuramente utili a definire l’obiettivo della nomina. In esordio si dice:

 

« … la difficilissima situazione finanziaria dell’Ente trova nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ex art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000, l’ultimo ostacolo al possibile dissesto finanziario ed alle sue tante, deleterie, conseguenze, per la struttura comunale e per l’intera comunità modicana» (pag. 2, premessa, primo quadratino).

 

Sorprende, intanto, che riconosca la vulnerabilità finanziaria del Comune. Negli ultimi giorni ho visto che ama parlarne di frequente, sopratutto per affermare che il dissesto finanziario di Modica affonda le radici negli anni ottanta. Tanto dire, però, non m’illude, perché lo ritengo strumentale all’obiettivo di legare al suo carro la dottoressa Aiello e a quello di attribuire, ad altri, responsabilità che sono, quelle del suo governo almeno, solo sue. Se fosse sincera, questa fragilità finanziaria avrebbe dovuto riconoscerla già al momento della sua investitura. Lei, invece, per tre anni e mezzo ha speso senza limiti e, solo ora, scopre che il Comune è sull’orlo del dissesto. Aggiunge una pluralità di altre considerazioni:

 

1°. che al fine di rimediare al dissesto «assumono rilievo essenziale, sia le valutazioni sulle correlate determinazioni amministrative da assumere, sia le azioni da porre in essere rispetto alle pianificazioni del Piano» (pag. 2, terzo quadratino).

 

In breve, mi pare di capire, lei vuole un esperto per conoscere, preventivamente, gli effetti che una spesa può produrre sul Piano di riequilibrio. E’ utile un esempio. A breve scadrà la festa di San Pietro Canisio: che faccio, si domanda, posso organizzare dei fuochi pirotecnici, porre le luminarie e far allietare i cittadini da un cantante di grido? Quali effetti produrrò, si chiede in coscienza, sulle possibilità di conseguire i risultati di rientro rispetto al cumulo dei debiti che grava sul groppone di ogni cittadino? Per rispondere alla domanda, lei dice, ci vuole un esperto, perché non bastano (questa è la considerazione implicita) i pareri del responsabile finanziario e del responsabile tecnico; né convincono le leggi che, nel caso di comuni strutturalmente deficitari come Modica, stabiliscono tassativamente le spese che possono compiersi e quelle che è assolutamente vietato non solo compiere ma pensare di compiere.

 

A mio avviso, dunque, l’esperto non può far nulla: non può agire sulle decisioni di spesa e men che meno sulle decisioni di «pianificazione del piano», espressione, questa, obiettivamente infelice. Qualunque significato le si voglia attribuire, tuttavia, si deve tener conto che la conduzione del Piano spetta alla funzione gestoria e, in ultima analisi, al giudizio (in senso atecnico) della Corte dei conti;

 

2°. « appare necessario ed opportuno che il sindaco e la sua amministrazione, nell’interesse dell’Ente, possa avvalersi di una figura che li supporti nell’affrontare e gestire le tante e difficili problematiche connesse al Piano di riequilibrio (…), al di là di quelli strettamente gestionali.» (pag. 2, quarto quadratino).

 

Tralascio la sintassi ma una domanda non posso evitargliela: quali sono «le tante e difficili problematiche connesse al Piano di riequilibrio», al punto da richiedersi un consulente esterno? A mio avviso non ne esistono, poiché possono essere risolte dal responsabile finanziario, dalla Corte dei conti e, ovviamente, attraverso le leggi vigenti. Per altro la stessa riformulazione del Piano è prevista, per legge, solo ove ricorrano determinati fatti. Lei avrà la bontà, ad ogni buon conto, di spiegarmele in sede consiliare;

 

3°. «tale supporto si rende altresì prezioso al fine di garantire quei contributi necessari ad accelerare l’adozione del rendiconto di gestione 2015 e del bilancio di previsione 2016, sia in quanto strumenti funzionali e correlati al Piano, sia in quanto il loro ritardo penalizza ulteriormente la gestione (…), dell’Ente (…) anche a causa del rinvio dei trasferimenti del fondo di solidarietà nazionale (subordinati all’adozione del rendiconto e del bilancio), che non consente di ridurre il ricorso all’anticipazione di tesoreria prevista quale obiettivo fondamentale del Piano, e rende impossibile fronteggiare i creditori, con conseguente aggravio dei debiti correlati.» (pag. 2, sesto quadratino).

 

Qui si cominciano a scoprire le carte. La vera finalità dell’esperto è quella di gestire, nei fatti, il settore finanziario. Lei sa bene che il Bilancio di previsione 2016 e il Rendiconto 2015 sono atti di gestione ordinaria, per i quali, da quando esiste il Comune di Modica, è stato necessario solo l’apparato amministrativo, non un esperto esterno. Il rendiconto 2015, per altro, è stato già approvato dalla Giunta municipale con la delibera n. 226 del 31 ottobre 2016. Il ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione 2016 si deve, come per tutto il resto, alle sue scelte, perché i dirigenti ci sono, ma lei non accetta che guidino il settore finanziario. Il suo obiettivo, questo lascia intendere la sua delibera, è introdurre, nella macchina gestionale, persone che riscuotano la sua fiducia. Ciò, considerato che non l’ha voluto capire in lingua italica, glielo dico in lingua latina: quod est contra legem. Per quanto riguarda il ricorso all’anticipazione di tesoreria, le basti questo: quando il fondo di solidarietà arriverà, non sarà sufficiente a pagare il personale comunale, quello della «Servizi per Modica», quello della «Multiservizi», delle Cooperative varie, la discarica, l’Enel, la ditta Puccia e quant’altro in questo momento arde e la fa ardere, sicché l’attingimento all’anticipazione di tesoreria non cesserà mai. Per quanto attiene ai creditori, sa bene che andavano fronteggiati col mutuo ex D.L. n. 35 del 2013, anziché tenerlo per mascherare la scopertura che lievitava e, infine, restituirlo, per obbligo da inutilizzo;

 

4°. «a ciò si aggiunga che anche il nuovo processo di armonizzazione contabile impone la presenza e la collaborazione di figura qualificata in grado di supportare il processo di adeguamento del vecchio sistema contabile di cui al DPR n. 195/96 al nuovo sistema (…) di cui al D. Lgs n. 118/2011, che vede tutte le strutture dell’ente coinvolte in un’attività di riorganizzazione, aggiornamento e monitoraggio per l’aggiornamento dei principi e delle regole che governano la nuova contabilità pubblica» (pag. 2, settimo quadratino);

 

L’aggiornamento del personale non richiede un consulente di fiducia del sindaco bensì, come in tutti i Comuni d’Italia, un dirigente preparato. Il difetto, comunque, riguarda l’organo (termine improprio ma importante è che ci si capisca) di gestione, per cui a nulla vale -sarebbe un controsenso- un consulente di fiducia del sindaco. Diciamo pure che si implora (voglio essere buona) la violazione di legge. E poi, mi domando, ma l’aggiornamento del personale non fu compiuto da un esperto esterno, giusta la delibera di Giunta n. 48 del 23 febbraio 2016? Vogliamo entrare nel dettaglio delle tematiche studiate?

 

5°. «tale supporto (…) di assoluta importanza strategica per l’attività amministrativa dell’Ente e per gli obiettivi del sindaco (…) si caratterizza (…) per la necessità di un imprescindibile rapporto di fiducia intuitu personae con il sindaco» (pag. 2, nono quadratino).

 

Sul punto mi limito ancora una volta ad osservare che la nomina dell’esperto previsto all’articolo 14 della legge regionale n. 7 del ’92 deve riguardare le materie proprie dell’indirizzo politico, non quelle di natura gestionale; e che l’ufficio contabile svolge solo attività di gestione. La patologia che lei lamenta (prima ho avanzato l’ipotesi che sia stata determinata dalle sue scelte), ossia il mancato aggiornamento del personale, riguarda l’organo gestionale: non si vede, per ciò, che c’entra il rapporto di fiducia a cui è stata improntata la scelta della dottoressa Aiello.

 

Nella parte motiva si ripete, ma in modo più chiaro, quanto già detto:

 

– l’incarico prevede «anche attività formative a favore degli uffici sulle misure attuative del Piano e sulle nuove procedure di cui alla contabilità armonizzata ex D. lgs. n. 118/2011» (pag. 4, terzo quadratino);

– il consulente potrà accedere a tutti gli atti del Comune ed acquisire ogni informazione dagli uffici dell’Ente (pag. 4, quarto quadratino);

– l’incarico «mira a compensare una fondamentale carenza dell’organico comunale, quantitativa e ancor più qualitativa, facendo ricorso proprio ai risparmi accertati in merito alla spesa del personale» (pag. 4, sesto quadratino). Qui una precisazione va fatta. Siamo in presenza di un’ulteriore cantonata interpretativa. La Corte di Cassazione ha detto, sì, che il risparmio va commisurato alla spesa complessiva e non soltanto alla riduzione delle singole voci; tuttavia non si può pensare che se abbiamo risparmiato sei milioni nel 2015, si può far conto che, sino a quando non li azzereremo, abbiamo sempre da spendere. Il dettato della Suprema Corte va ricondotto nell’alveo del singolo esercizio finanziario. Diversamente diverrebbe impulso a spendere col solo limite del risparmio realizzato nel 1860, anno dell’unificazione d’Italia;

– l’incarico ha carattere fiduciario (pag. 4, settimo quadratino).

 

Nella parte deliberativa, infine, si sancisce la sfera più ampia possibile dell’incarico, il quale ha

 

«ad oggetto la materia finanziaria/economico-contabile e tutti gli aspetti rientranti comunque nelle competenze istituzionali del Sindaco e della sua amministrazione» etc. (pag. 4, n. 2).

 

Ridotto all’essenziale, il suo obiettivo è porre alla guida del settore finanziario una persona di sua fiducia. Tra gli impiegati del Comune, intorno a 420 unità, alcuni potrebbero ben svolgere l’incarico; lei, però, non le ha in simpatia e, quindi, non intende nominarle. L’errore che compie è che con la nomina dell’esperto colloca, nell’organo gestorio, persone di sua fiducia. Cessa, per tanto, la distinzione tra poteri di indirizzo e poteri di gestione.

 

 

2.   Il parere della dottoressa Aiello sul caso Giannì

 

La nominanda dottoressa Aiello è stata presidente del Collegio dei revisori al Comune di Modica sino al 7 luglio Nel 2015, il 27 novembre, il sindaco nominò un esperto in materia finanziaria ed economico-contabile. L’oggetto dell’incarico era identico a quello conferito alla Aiello con la delibera in esame: stessa legge, stessi compiti e stesso obiettivo.

La dottoressa, insieme ai componenti del collegio dei revisori, il 18 di dicembre 2015, trasmise al sindaco un parere sulla nomina di quell’esperto. Il suo discorso era controllato e morbido, ma anche chiaro:

 

Il consulente non può essere nominato, perché la materia indicata dal sindaco afferisce alla sfera gestionale e non a quella degli indirizzi politici. In tal senso il nominando dottor Giannì fu dirottato verso un’attività di formazione che è propria dell’organo gestorio. Per sostenere il proprio punto di vista, la Aiello citò leggi e sentenze della Corte dei conti. Tra l’altro osservò che, trattandosi di consulenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, la spesa avrebbe dovuto essere ricondotta entro il limite del 20% dell’analoga spesa sostenuta nel 2009. Osservò, infine, che anche a voler ricondurre la nomina nell’alveo naturale dei compiti gestori, cioé di quelli che non rientrano nella competenza del sindaco, il conferimento dell’incarico a soggetto esterno avrebbe dovuto avere come indefettibile presupposto la ricognizione e la certificazione dell’assenza di specifiche professionalità tra gli impiegati. Specificò, altresì, che, qualora il sindaco avesse fatto ricorso a soggetti esterni, pur disponendo di professionalità interne, sarebbe stato responsabile di danno erariale, quantificabile nella somma corrisposta al professionista incaricato.

Ha concluso con queste parole:

 

«Per quanto sopra, il Collegio invita l’Amministrazione ad adottare le misure necessarie per l’adozione delle disposizione legislative richiamate dai magistrati contabili e ritenute fonti giuridiche di rango primario; tenuto conto, anche, che le competenze affidate all’esperto attengono all’incarico conferito di Responsabile finanziario, al Segretario Generale dott. Bella, con determinazione del Sindaco n. 2737 del 30 ottobre 2015; inoltre il compenso stabilito determina una maggiore spesa di considerevole entità con un ulteriore aggravio per le casse del Comune, che potrebbe, invece, giovarsi, per l’espletamento delle medesime incombenze assegnate all’esperto, dell’attività del responsabile finanziario incaricato.»

 

 

3.   Conclusioni

 

Alla luce di quanto esposto le chiedo di revocare la determina n. 3003 del 4 novembre 2016 perché in contrasto con le leggi, con l’interesse economico del Comune e con le Sentenze della Corte dei conti.

Il contrasto con le leggi riguarda, in estrema sintesi, l’articolo 163, comma 2 e l’articolo 191, entrambi del Tuel. Lei sa che il Comune è in regime di gestione provvisoria e che, durante la gestione provvisoria, possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da leggi tassative o da provvedimenti destinati a prevenire danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Capisco cosa potrebbe essere tentata di rispondermi, ma debbo sottolinearle che i danni debbono essere certi, non ipotetici. Con la chiarezza delle idee la furbizia vale poco. In Africa si dice che la furbizia procura il pranzo, ma non assicura la cena. L’articolo 191 al comma 1, stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l’impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria ex articolo 153, comma 5, del Tuel. Nel nostro caso mancano entrambi.

Per quanto attiene alle pronunce della Corte dei conti, mi limito a un cenno alle ultime due deliberazioni, la 215 del 16 e e la 235 del 21 novembre. Con la prima lei viene richiamato per non aver presentato, entro il 15 luglio 2016, la relazione sul raggiungimento degli obiettivi intermedi del Piano di risanamento debitorio. Lei, irresponsabilmente, ha risposto che non è stata presentata per cessazione dalla carica del Collegio dei revisori. La Corte, però, le ha fatto i conti: il Collegio è decaduto il 23 maggio ma è rimasto al lavoro in regime di prorogatio sino al 7 luglio. Lei la relazione avrebbe dovuto presentarla entro il 15 luglio. Giocare su sette giorni, quando gli atti di riequilibrio vanno compiuti e i dati raccolti durante i precedenti sei mesi, è ingenua furbizia. Per decenza non voglio riportare le ulteriori scuse accampate. Ha fatto in modo che lo stesso Collegio dei revisori fosse pesantemente richiamato. Tale organo, dicono testualmente, avrebbe ben potuto e anzi avrebbe dovuto elaborare ed inviare per tempo la relazione d’obbligo. Con la seconda delibera, la stessa Corte, «dispone, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini ex art. 188, comma 1 quater, del Tuel (pag. 14, secondo trattino). Questa ulteriore spesa, dunque, dove la fonda?

 

In subordine e inoltre le chiedo di rispondere ai seguenti quesiti:

 

a) ritiene che il suo sia il modo migliore di governare la città, ignorando deliberatamente e lucidamente le leggi dello Stato?

b) ritiene che la spesa che si approssima a compiere intercetti l’interesse dei cittadini o, piuttosto, la sua esigenza di produrre consenso elettorale?

c) perché l’odierna determina n. 3003, giudicata a suo tempo illegittima dal Collegio dei revisori, oggi è ritenuta legittima? Cosa è cambiato?

d) mi vuol dire qual è il calcolo che l’Amministrazione ha compiuto per rispettare l’articolo 6, comma 7, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 24 dicembre 2010, n. 133?

e) qual è, nella sua ottica, la materia di sua competenza e in special modo quella che concerne lo sviluppo e l’implementazione del Piano di riequilibrio? Ne indichi anche i confini rispetto alla competenza gestionale.

 

Chiedo, infine, che mi sia fornita copia dei programmi e delle lezioni tenute durante il corso di aggiornamento deciso con la delibera n. 42 del 23 febbraio 2016, nonché l’elenco del personale che vi ha partecipato.

 

Ove il mantenimento della determina si ritenesse legittimo, chiedo che la presente interrogazione sia inviata alla Procura della Corte dei conti.

 

                                                                                       Ivana Castello

                                                                                    consigliere comunale del PD

 

 

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