Vittoria, condanna per gli ex commissari prefettizi: soccorso finanziario illegittimo alla Fiera Emaia

Danno erariale per oltre 300 mila euro. Confermate le responsabilità dei dirigenti comunali e dei revisori dei conti. I giudici: “Una deliberazione in frontale contrasto con la legge”

La Corte dei conti, Sezione d’appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 76/A/2025, ha confermato le condanne inflitte in primo grado ai componenti della Commissione straordinaria del Comune di Vittoria, ai dirigenti e ai revisori dei conti coinvolti nella gestione finanziaria dell’azienda speciale comunale AMFM – Fiera Emaia, dichiarata in liquidazione nel 2017. Il collegio giudicante – presieduto da Vincenzo Lo Presti con relatore Giuseppa Cernigliaro – ha ribadito che la delibera comunale n. 43 del 26 settembre 2019, con la quale venne riconosciuto un debito fuori bilancio di 682.545 euro in favore dell’azienda partecipata, costituisce una violazione del divieto di “soccorso finanziario” previsto dal Testo unico sulle società partecipate (art. 14, D.Lgs. 175/2016) e dal TUEL.

L’origine dell’inchiesta

L’indagine contabile era scaturita da una segnalazione del segretario generale del Comune di Vittoria nel 2018, che denunciava pagamenti in favore dell’AMFM in contrasto con la normativa. Nonostante i rilievi, la Commissione straordinaria nominata dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose decise di approvare la delibera contestata, presentandola come un atto di copertura delle perdite gestionali “ante liquidazione” dell’ente fieristico. A tale atto seguirono – tra il 2019 e il 2023 – ulteriori pagamenti per oltre un milione di euro, disposti dal dirigente finanziario Alessandro Basile, eccedendo i limiti autorizzati.

Le condanne confermate

Già in primo grado (sentenza n. 130/2025 della Sezione giurisdizionale per la Sicilia), la Corte dei conti aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa per danno erariale di:

  • Alessandro Basile, dirigente comunale: condanna a 54.226,22 euro;
  • Giovanna Termini, Gaetano D’Erba, Ignazio Napoli, Alessandro Lentini e Francesco Basile (componenti della Commissione straordinaria e del Collegio dei revisori): 31.351,95 euro ciascuno.

È stata inoltre confermata una riduzione del 25% del danno complessivo (pari a circa 323 mila euro) in considerazione della mancata vigilanza del Comune e della complessità della gestione liquidatoria.

La difesa: “Un atto per tutelare l’interesse pubblico”

Gli appellanti avevano sostenuto che il provvedimento non fosse un illecito finanziamento, ma un intervento necessario a salvaguardare il polo fieristico Emaia e il mercato ortofrutticolo, strutture strategiche per l’economia di Vittoria.Secondo le difese, la mancata approvazione avrebbe determinato “un danno incalcolabile per la collettività”, esponendo i padiglioni comunali al rischio di pignoramento e interrompendo un servizio pubblico di rilievo economico e sociale. Il ricorso invocava inoltre il principio della “compensatio lucri cum damno”, sostenendo che lo Stato, beneficiando del pagamento dei tributi arretrati da parte di AMFM (grazie alla “rottamazione ter”), avesse comunque tratto un vantaggio.

La decisione della Corte d’appello

I giudici contabili hanno tuttavia respinto ogni eccezione. La sentenza parla di “una deliberazione in frontale contrasto con la legge”, adottata “senza alcuna motivazione rafforzata” e “priva di presupposti legittimanti”. La Corte ha ritenuto “manifestamente artificiosa” la qualificazione della delibera come riconoscimento di debito fuori bilancio, poiché in realtà – si legge nelle motivazioni – essa rappresentava “una fictio iuris, volta a mascherare un’operazione di soccorso finanziario in favore di un ente ormai in liquidazione”. Gli stessi revisori dei conti, sottolinea la Corte, “hanno espresso pareri favorevoli con grave negligenza ed imperizia”, omettendo ogni verifica concreta sull’effettiva sussistenza dei presupposti di legge.

Nessun vantaggio per il Comune

Sul piano economico, i giudici hanno escluso che vi fosse un beneficio per il Comune di Vittoria, ribadendo che il vantaggio conseguito da altri soggetti – come lo Stato o i creditori di AMFM – non può essere posto in compensazione con il danno subito dall’ente locale. Il Tribunale contabile ha quindi confermato integralmente le responsabilità dei funzionari, ricordando che “la messa in liquidazione di un ente partecipato comporta l’impossibilità per il socio pubblico di continuare a sostenerne le perdite, salvo casi eccezionali debitamente motivati e documentati”.

Un precedente per gli enti locali

La sentenza 76/A/2025 assume un rilievo di portata generale per gli enti locali siciliani. Ribadisce il principio secondo cui qualsiasi forma di intervento economico a favore di enti partecipati in crisi deve essere rigidamente motivata e circoscritta. Come scrivono i giudici, “neppure le finalità sociali o territoriali possono giustificare la violazione dei vincoli di finanza pubblica”. Un monito severo, dunque, a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche e contro l’abitudine – ancora diffusa in molti enti – di trasformare le aziende speciali in “centri di spesa fuori controllo”. “L’interesse pubblico non si tutela aggirando la legge”, si legge nelle motivazioni. “Ogni deroga, in materia di finanza pubblica, deve poggiare su una motivazione rafforzata e su un quadro di risanamento concreto, altrimenti l’intervento pubblico si trasforma in un danno per la collettività”.

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