TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA DALL’AGGRESSIONE DEI CANI.ANCORA UNA PROROGA PER L’ORDINANZA

Riportiamo di seguito gli articoli dell’ordinanza citata nel titolo dell’articolo, prorogata per altri 12 mesi.
ART.1
1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del  controllo  e  della  conduzione  dell’animale  e  risponde,  sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,  animali  o cose provocati dall’animale stesso.
  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.
  3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
    a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree  urbane  e  nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani  individuate dai comuni;
    b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da  applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o  animali  o su richiesta delle autorita’ competenti;
    c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
    d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;
    e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al contesto in cui vive.
  4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei  alla  raccolta delle stesse.
  5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato  di  partecipazione  denominato  patentino.  I  percorsi formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali  dei medici veterinari, facolta’  di  medicina  veterinaria,  associazioni veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.  Il  comune,  su indicazione  del  servizio  veterinario   ufficiale,   individua   il responsabile  scientifico  del  percorso  formativo  tra   i   medici veterinari esperti in comportamento animale o  appositamente  formati dal Centro di  referenza  nazionale  per  la  formazione  in  sanita’ pubblica veterinaria,  istituito  presso  l’Istituto  zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
  6.  Il  medico  veterinario   libero   professionista   informa   i proprietari  di  cani  in  merito  alla   disponibilita’  di  percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda santaria locale  la  presenza,  tra  i  suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in quanto impegnativi per la corretta  gestione  ai  fini  della  tutela dell’incolumita’ pubblica.
  7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i  comuni,  su  indicazione  dei  servizi veterinari,  decidono,  nell’ambito  del  loro  compito   di   tutela dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno  l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi  formativi sono a carico del proprietario del cane.
ART.2
1. Sono vietati:
    a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressivita’;
    b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressivita’;
    c) la sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi’  come  definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
    d)  la  vendita,  l’esposizione  ai  fini   di   vendita   e   la commercializzazione di cani sottoposti a  interventi  chirurgici  non conformi all’articolo 10 della Convenzione europea per la  protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13  novembre  1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre  2010,  n. 201.
  2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita’ all’articolo 10 della citata Convenzione europea sono  certificati  da  un  medico veterinario.  Il  certificato  veterinario  segue  l’animale  ed   e’ presentato quando richiesto dalle autorita’ competenti.
  3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell’articolo 10  della   citata   Convenzione   europea   sono   da   considerarsi maltrattamento animale ai  sensi  dell’articolo  544-ter  del  codice penale.
ART.3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del  decreto del Presidente della Repubblica    8 febbraio  1954,  n.  320,  recante «Regolamento di polizia veterinaria»,  a  seguito  di  morsicatura  o aggressione  i  servizi  veterinari  attivano  un   percorso   mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale  e  della corretta gestione da parte del proprietario.
  2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall’articolo  1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato,  stabiliscono  le misure  di  prevenzione  e   la   necessita’   di   una   valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte  di medici veterinari esperti in comportamento animale.
  3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato  dei  cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita’ ai sensi del comma 2.
  4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al  comma  3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita’ civile  per danni contro terzi causati dal proprio cane  e  applicano  sempre  al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
ART.4
1. E’  vietato  possedere  o  detenere  cani  registrati  ai  sensi dell’articolo 3, comma 3:
    a) ai delinquenti abituali o per tendenza; 
    b) a chi e’ sottoposto a misure  di  prevenzione  personale  o  a misura di sicurezza personale;
    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il  patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche  non  definitiva  o decreto penale di condanna, per i reati di  cui  agli  articoli  727, 544-ter, 544-quater,  544-quinques  del  codice  penale,  per  quelli previsti dall’articolo 2 della  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  e dall’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
    e) ai minori di 18 anni,  agli  interdetti  e  agli  inabili  per infermita’ di mente.
ART.5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in  dotazione  alle Forze armate, di polizia, di  protezione  civile  e  dei  Vigili  del fuoco.
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all’articolo 1, comma 4, non si  applicano  ai  cani  addestrati  a sostegno delle persone diversamente abili.
  3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi  e  ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio  atto  dalle regioni o dai comuni.
ART.6
 1. Le violazioni delle disposizioni della presente  ordinanza  sono sanzionate dalle competenti  autorita’  secondo  le  disposizioni  in vigore.
ART.7
 1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a  decorrere  dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.    La presente ordinanza e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione.

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