Tassazione delle somme erogate, a titolo di cassa integrazione in deroga, ai dipendenti cessati: l’Ebt Ragusa chiarisce alcuni e punti

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa fornisce indicazioni specifiche in merito alla tassazione delle somme erogate, a titolo di cassa integrazione in deroga, ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro. E’ stata interpellata l’Agenzia delle entrate allo scopo di consentire alle imprese di settore del territorio ibleo di poter contare su delucidazioni specifiche che riguardano la materia in questione.

“Nel caso esaminato – affermano i vertici dell’Ebt Ragusa – la cassa integrazione è garantita dall’intervento di un fondo di solidarietà bilaterale con erogazione dell’indennità non direttamente al singolo dipendente ma cumulativamente all’azienda.

Tali indennità sono tuttavia corrisposte con ritardo rispetto ai mesi di riferimento. L’Agenzia, al riguardo, evidenzia che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che sono percepiti a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro e conseguentemente tutte le erogazioni in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se corrisposte successivamente alla cessazione del rapporto stesso.

Conseguentemente, l’azienda, sulle somme erogate a titolo di cassa integrazione in deroga, ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, dovrà effettuare le ritenute a titolo di acconto Irpef, versarle con il modello F24, certificare gli emolumenti e presentare il modello 770”. Ulteriori chiarimenti potranno essere ottenuti nella sede dell’Ebt, in via Roma 212 a Ragusa, telefono 0932.622522.

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