TASSA SUI RIFIUTI AUMENTATA A SCICLI

Come è noto la Giunta Venticinque ha approvato l’aumento della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani nella misura del 40% per l’anno 2010. Al fine di evidenziare l’illegittimità di tale aumento, l’Associazione “Nova Lex” di concerto con le ACLI  tennero  il  27 Marzo 2010 un apposito Convegno  presso il salone della Cripta dell’ex Convento del Carmine di Scicli. Nel corso di tale convegno vennero evidenziati gli aspetti di illegittimità della delibera di aumento della Tarsu e nel contempo fu richiesta al Sindaco e alla Giunta Comunale la revoca della stessa, ma a tale richiesta non è stata data mai alcuna risposta. E’  noto che le Commissioni Tributarie ritenendo una delibera comunale  illegittima  possono ordinare la disapplicazione della stessa, nel rispetto dell’ articolo 7, comma 5  del D.Lgs  546/1992. Nel caso del Comune di Scicli, l’Associazione “Nova Lex” sottolinea che l’aumento della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani risulta palesemente illegittimo per due motivi. Innanzi tutto l’organo competente  ad approvare la tariffa rifiuti solidi urbani è il Consiglio Comunale (art.32 lett.g) della L. 142/1990), invece la  tariffa è stata approvata con una delibera della Giunta Comunale,  per cui  risulta illegittima in quanto viziata da incompetenza funzionale. Inoltre hanno riscontrato anche una violazione di legge; infatti la tariffa rifiuti è stata  ragguagliata  al costo presuntivo 2010 e non al costo consuntivo 2009 in palese violazione  dell’ art . 61 del D.Lgs. 507/1993. Pertanto i contribuenti possono ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo la disapplicazione della delibera comunale illegittima con conseguente annullamento dell’atto impositivo. Ciò è confermato, anche, dalla sentenza della Cassazione n. 14376 del 15 giugno 2010, che ha deciso la nullità dell’atto impositivo derivante dall’approvazione  della Tariffa Rifiuti con  delibera di giunta, in quanto il potere di  fissare l’aliquota del tributo sui rifiuti  spetta al Consiglio Comunale e non alla Giunta. Va sottolineato che, oltre alla sopra citata sentenza, vi sono numerose sentenze a favore dei contribuenti, da parte delle Commissioni Tributarie, del T.A.R. Sicilia,  ( Sent. n. 1550 dell’1/10/2009 – Sent. n. 2017 del 17/12/2009) ed anche della Cassazione (Sent.. n. 23836 /2009 – n. 16870/ 2003 – n. 3548/2010). Per cui i contribuenti possono inoltrare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale,  seguendo un iter specifico. Tutti coloro i quali hanno già pagato l’imposta 2010 devono inoltrare istanza di rimborso al Comune di Scicli  e dopo 90 giorni possono presentare ricorso avverso il silenzio rifiuto; invece in caso di rifiuto del rimborso debbono  presentare ricorso avverso il rifiuto entro 60 giorni dalla notifica della stesso. In caso di notifica della cartella di pagamento devono presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della stessa. Le considerazioni, fin qui fatte, valgono anche per le delibere della precedente Amministrazione  in quanto approvate dalla Giunta  Comunale.  Quindi in tutti i Comuni della Sicilia, ove la Tariffa Rifiuti è stata  approvata dalla Giunta Comunale,  i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni Tributarie per eccepire  la nullità degli atti impositivi. L’Associazione “Nova Lex” sottolinea anche che il problema  dello  smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani  lo si può superare se i Comuni attuano la raccolta differenziata, porta a porta, recuperando vetro, ferro, alluminio, plastica ,carta, legno,  etc. da riutilizzare come materie prime, abbattendo i costi di smaltimento e riducendo di conseguenza la tariffa rifiuti. E chiedono quindi all’Amministrazione Comunale di Scicli di attuare la raccolta differenziata, porta a porta, con la massima urgenza. (Elisa Montagno)

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