Tarsu e Tares di un’azienda addebitate alla curatrice fallimentare. La grottesca vicenda di un avvocato di Comiso

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera inviataci da un’avvocato di Comiso protagonista, suo malgrado, di una vicenda grottesca.

 

Spett.Le Redazione

la presente per portare alla Vs attenzione il grottesco episodio che mi vede, mio malgrado, protagonista e vittima delle incompetenze e distrazioni altrui.

In data 20.11.2019 mi è stata notificata da parte della società Area srl SU, per conto del Comune di Comiso, un’ingiunzione di pagamento in relazione all’asserito mancato pagamento della TARSU 2011 e 2012 nonché per la TARES 2013, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.246,00.

Il pagamento del tributo in questione presuppone che il debitore sia proprietario dell’immobile al quale è ancorata la richiesta tributaria.

In realtà, la scrivente non risulta, alla data odierna, proprietaria di alcun bene immobile.

Già solo per questo la pretesa è assolutamente infondata ed illegittima nonché lesiva della dignità e del decoro professionale della scrivente per la indebita divulgazione e contestuale inserimento dei propri dati personali nelle anagrafiche debitori.

L’errore si spiega in virtù del fatto che la scrivente, in qualità di curatore fallimentare, nominata dal Tribunale di Ragusa, con provvedimento del 17.03.2016, è di fatto il legale rappresentante di una ditta fallita, proprietaria dell’immobile aziendale per il quale vengono richiesti tali tributi.

Ovviamente, a seguito della preannunciata azione esecutiva in mio danno, sarò costretta a promuovere ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, attesa la assoluta carenza di legittimazione passiva del soggetto persona fisica al quale è stata indirizzata l’ingiunzione rispetto all’entità giuridica effettivamente tenuta.

Ma non è tutto! L’episodio è ancor più grottesco in quanto il Comune di Comiso, incurante della notifica via pec trasmessa in data 10.04.2016 e contenente la comunicazione ex art.92 L.F., non ha MAI presentato alcuna istanza di insinua nel passivo del fallimento al fine di poter essere incluso, quale creditore, nel progetto di stato passivo. A tale doveroso adempimento, propedeutico per la valutazione della pretesa economica vantata dinanzi al G.D. competente, il Comune non ha adempiuto nemmeno a seguito del mio sollecito, effettuato in occasione del mio accesso presso l’Ufficio Tributi in data 15.06.2016 e, successivamente, in data 23.06.2016 quando si rammentava, sia al preposto dell’Ufficio Idrico sia a quello dell’Ufficio Tarsu, che in relazione alle annualità pregresse, trattandosi di crediti sorti prima della data della dichiarazione di fallimento (nel caso di specie il 25.02.2016!), in ogni caso il Comune avrebbe dovuto depositare apposita istanza con la specifica dei crediti vantati, seguendo le istruzioni allegate alla pec trasmessa in data 10.04.2016 e contenente la comunicazione ex art.92 L.F.

A quanto pare anche tale ulteriore tentativo è risultato vano e non ha sortito alcun effetto utile per le casse del Comune, anche nella prospettiva di lungo periodo in ragione dei tempi di recupero delle somme vantate all’interno della procedura fallimentare.

Qualche mese fa si è avuto modo di apprendere che il Comune di Comiso ha incaricato la società Area srl SU al recupero dei tributi non versati. Infatti, in data 24.06.2019 è stato notificato alla scrivente il documento n.4797886 contenente atto di ingiunzione di pagamento n.313592 relativo al canone idrico 2010, indirizzato alla ditta fallita ma che in realtà, come da annotazione apposta dall’ufficio postale, è stata recapitata alla scrivente atteso che tutta la corrispondenza indirizzata al fallito va recapitata al curatore.

Ricevuta tale notifica la scrivente si premurava di inviare una mail all’indirizzo della società al fine di chiedere indirizzo pec per le comunicazioni da effettuare direttamente dalla piattaforma telematica di gestione della procedura fallimentare.

In data 02.09.2019 veniva, quindi, trasmessa alla società incaricata della riscossione una pec dal seguente tenore “ Con la presente, in qualità di Curatore fallimentare della […], destinataria dell’atto di ingiunzione n.313592, ricevuto in data 24.06.2019, si rappresenta che il credito afferisce ad un periodo temporale precedente al fallimento e che il Comune di Comiso avrebbe dovuto insinuarsi al passivo del fallimento. Si inoltra, pertanto, per Vs opportuna conoscenza, la corrispondenza inviata al Comune per esercitare il proprio diritto, considerato che nessuna insinua è pervenuta entro i termini di legge”.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente che pur essendo a conoscenza, tanto il Comune di Comiso, quanto la società Area srl SU, della effettiva imputabilità dei tributi alla ditta fallita, entrambi non hanno MAI trasmesso, per quanto di competenza, alcuna istanza di insinua alla Curatela fallimentare, ignorando del tutto le indicazioni precedentemente trasmesse e correttamente ricevute.

Sempre in data 20.11.2019, incredula ed indignata per quanto verificatosi, ho provato immediatamente a contattare telefonicamente la società Area srl SU ma il call center si è semplicemente limitato a comunicare che loro eseguono le notifiche di ingiunzione sulla scorta delle comunicazioni e dei dati registrati/trasmessi dal Comune di Comiso.

Sinceramente non so se essere più indignata come cittadina o come professionista/curatore fallimentare.

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