TAR: E’ NATURALE CHE IL CANE ABBAI !

Il TAR di Lecce ha annullato un’ordinanza con cui il Sindaco intimava ad un proprietario di spostare i propri cani per evitare che accedano ad un’area limitrofa alla proprietà di un vicino e di realizzare in prossimità della stessa una barriera fono-isolante.

Non trattandosi di una situazione di ‘carattere eccezionale ed imprevisto’ (come si legge dalla sentenza) nè essendoci minaccia alcuna per la ‘pubblica incolumità’, l’utilizzo del potere straordinario da parte del Sindaco è stato considerato illegittimo.

Riportiamo un’altra parte della sentenza che chiarisce l’indirizzo preso dal TAR: “Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata è stata adottata sul presupposto della presenza di due cani all’interno di una proprietà privata a cagione del loro abbaiare nelle vicinanze di una proprietà privata quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei. Appare quindi evidente che la stessa non è stata adottata al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, bensì il disturbo di un vicino, peraltro accertato solo ove si verifichi la presenza di estranei, e quindi una circostanza non rientrante nella eccezionalità e imprevedibilità (dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei) ben superabile con altri rimedi apprestati dall’ordinamento”.

…una sentenza che fa riflettere e … farà discutere.

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