SULL’ABUSO DELL’ISTITUTO DELLA PROROGA AL COMUNE DI RAGUSA

La consigliera comunale Sonia Migliore ha presentato un ordine del giorno, condiviso da altri consiglieri d’opposizione, che verrà discusso nel Consiglio comunale di domani (martedì 6 maggio) sull’abuso dell’istituto della proroga da parte di questa Amministrazione.
“La proroga in Italia è considerata – dichiara la Migliore – uno strumento eccezionale e consentito solo per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito dell’espletamento di nuovi bandi di gara, questo sancisce la legge 62/2005, che stabilisce, inoltre, come la proroga non possa comunque superare i 6 mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre i 90 giorni dalla scadenza. Questo limite temporale determina, ancora una volta, l’eccezionalità della proroga, che non può essere in alcun modo  diventare una consuetudine amministrativa. A conferma di ciò vi è pure l’art. 6, comma 1, della legge 537/93, che vieta tassativamente il rinnovo tacito dei contratti (proroga) delle Pubbliche Amministrazioni, definendo, inoltre, nulli tutti quei contratti che violano questo divieto”.

L’Amministrazione Piccitto ignorando queste prescrizioni ha concesso ben 79 proroghe in soli 10 mesi, per un totale di  9.038.420,00 euro.

Luglio 2013 =           3 proroghe =   E.     31.200,00
Agosto 2013 =          8 proroghe =   E.   257.045,00
Settembre 2013 =     5 proroghe =   E.   122.545,00
Ottobre 2013 =       13 proroghe =   E. 2.154.030,00
Novembre 2013=     7 proroghe =   E.    136.422,00
Dicembre 2013 =   21 proroghe =   E. 5.440.926,00
Gennaio 2014  =      5 proroghe =   E.    109.530,00
Febbraio 2014 =      1 proroga  =    E.        7.800,00
Marzo  2014  =        6 proroghe =  .E     311.332,00
Aprile  2014 =       10 proroghe =   E.    467.440,00

“Questa che possiamo considerare una prassi di questa Amministrazione – continua la consigliera – ha ignorato anche la sentenza n° 2459 del Consiglio di Stato del 27 aprile 2012, la quale sancisce che l’affidamento diretto di un servizio, cioè senza una procedura competitiva, va equiparata al caso in cui ad un affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta, che non trova fondamento nel diritto comunitario. Infine va ricordato che le proroghe sono consentite solo se già previste ab origine e comunque entro i termini di di legge. Una volta che il contratto scade e si procede ad una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine o oltre i limiti temporali (come spesso è accaduto in questi 10 mesi) la proroga è da equiparare ad un affidamento senza gara, cioè diretto (VI, n. 850/2010 cit.) e perciò illegittimo. La violazione di queste norme, così come stabilito dalla sentenza n. 3391 del 08.07.2008 del Consiglio di Stato dà diritto ad una impresa di lamentarsi per il mancato espletamento della nuova gara allo scadere del contratto e far valere il suo legittimo interesse al rispetto delle norme e l’eventuale nullità o inefficacia della proroga (anche se prevista nel bando), per rivendicare eventuale lesione del proprio legittimo interesse”.

Per questo Sonia Migliore chiede all’Amministrazione di: espletare i nuovi bandi di gara almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto; prevedere sempre l’eventuale “proroga tecnica”, nel bando di gara e nel capitolato, qualora si espleti una gara particolarmente complessa, e come unica condizione essenziale per la sua concessione; di non ricorrere, mai ed in nessun caso, al regime della proroga in prossimità o dopo la scadenza dei contratti; inserire, negli obiettivi dei dirigenti che fanno capo all’indennità di posizione e di risultato, la responsabilità oggettiva del numero di proroghe che concedono (massimo 2) in un anno e al numero delle gare che vanno deserte (massimo 2) in un anno.

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