Stupro: le pene in Italia a confronto con l’Europa

Il caso di cronaca dello stupro di Ragusa ha riacceso le polemiche sulle pene che vengono inflitte per questo genere di reati. Il presunto colpevole, individuato grazie alla testimonianza della vittima, aveva – secondo quanto riportano fonti di stampa – gia’ subito una condanna di primo grado a due anni e mezzo di carcere nel 2018. Tra le accuse che gli erano state mosse figurava, insieme al sequestro di persona e alla rapina, anche la violenza sessuale. Com’e’ possibile allora che fosse a piede libero? Quali sono le sanzioni previste dal codice penale italiano? E qual e’ la disciplina negli altri principali Paesi europei? –

LE PENE IN ITALIA PER LE VIOLENZE SESSUALI

Prescindiamo dal singolo caso di cronaca, di cui non conosciamo tutti i dettagli necessari, e vediamo qual e’ la disciplina del codice penale italiano per le violenze sessuali. L’articolo 609 bis c.p. prevede – come modificato dalla legge (l. 69/2019, art. 13) che ha introdotto il cosiddetto “codice rosso” – la pena della reclusione dai 6 ai 12 anni (in precedenza era dai 5 ai 10 anni) per chi “con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita’ costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. Gli articoli successivi prevedono una serie di aggravanti – la minore eta’ della vittima, lo stato di gravidanza, l’uso di armi o di alcol e via dicendo -, che possono portare la pena fino a un massimo di 24 anni (violenza su bambini under-10), ma il terzo comma dell’articolo 609 bis c.p. prevede anche che “nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Dunque, se il caso di violenza sessuale – che puo’ concretizzarsi in uno stupro ma non solo, l’articolo del codice penale comprende anche tutta una serie di altre condotte meno gravi – e’ ritenuto poco grave dal giudice, la pena puo’ essere minimo di due anni (prima del 2019, come nel caso di cronaca citato, un anno e otto mesi). In questo caso e’ possibile che, a determinate condizioni, venga applicata la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), che sospende l’esecuzione della pena per cinque anni, passati i quali – in caso di buona condotta – il reato si estingue. Se anche non viene applicata la sospensione condizionale, chi deve scontare una pena inferiore ai due anni puo’ – sempre a determinate condizioni, come la non pericolosita’ sociale e l’assenza di rischio che il reato venga commesso nuovamente – accedere alla detenzione domiciliare. Finisce, cioe’, di scontare la pena a casa propria.

Fonte: Agi

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