“STOP ALLE POLEMICHE SULLA TASSA DI SOGGIORNO”

L’Amministrazione interviene sulla querelle innescata sull’imposta di soggiorno istituita con delibera del Consiglio Comunale,  al centro dell’attenzione degli organi d’informazione.

“Invito tutti a smorzare i toni della polemica sulla questione – dichiara il Commissario Margherita Rizza – che oltre a confermare la cifra complessiva incassata dall’Ente pari a € 250.000,00 indica, sulla base dei dati forniti dal Settore Gestione Servizi Contabili e Finanziari  del Comune,  per  quali iniziative detti fondi sono stati utilizzati:

“Contributi per festività patronali” € 34.500;

“Iniziative per il Castello di Donnafugata” € 32.000;

“Quota associativa del Comune per Città d’Arte” € 3.100;

“Iniziative nel campo delle politiche giovanili”  €2.920;

Spese per l’organizzazione di attività culturali” €24.025;

“Manutenzione Castello di Donnafugata” € 10.000;

“Contributo manifestazione “Arrivederci Estate” €12.500;

“Organizzazione rassegne d’arte, musica e spettacoli” € 22.919,67;

“Interventi per la valorizzazione turistica del territorio” € 12.549,40;

“Servizio di fruizione turistica delle chiese” € 11.000;

“Convenzione con l’associazione musicale “San Giorgio” per principali appuntamenti religiosi”   € 28.194,93;

“Spese di manutenzione del verde pubblico” € 15.000;

“Spese per l’organizzazione  di giochi sportivi e studenteschi” € 10.000;

“Servizio di vigilanza delle spiagge” € 25.000;

“Servizi pubblici locali” (bus navetta per San Giorgio ) € 6.300.

Voglio altresì ricordare – aggiunge ancora il Commissario Straordinario dr.ssa Rizza – che l’imposta di soggiorno è stata  introdotta con l’art. 4 del D.lgs n. 23 del 14 marzo 2011 che espressamente recita:  “ I comuni  capoluoghi di provincia, le unioni  di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o delle città d’arte possono istituire, con delibera del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a  carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità  in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno  delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

Preciso inoltre, come rappresentato dall’Avv. Antonio Chiarello ( patrocinante in Cassazione e autore di diversi articoli su stampa specializzata), che tale imposta non rappresenta un’imposta di scopo  propriamente detta, con disciplina differente da quella prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 23 /2011, in quanto il legislatore ha previsto un variegato ambito di riferimento ( manutenzione, fruizione  e recupero dei beni culturali e ambientali, interventi in materia di turismo, nonché servizi pubblici locali).

Di certo il vuoto lasciato dal legislatore per la mancata adozione del regolamento ( art. 4 comma 3 del D.lgs 23/2011 “con regolamento da adottare entro 60 giorni è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta “) ha fatto si che gli enti, con proprio regolamento, si sono limitati a riportare il disposto dell’art. 4, né,  peraltro, è da ravvisarsi necessario una maggiore spesa dell’ente locale, rispetto a quella esistente ante applicazione dell’imposta di soggiorno. Su tale punto si  è espresso  in modo puntuale  il Tar Puglia ( sezione di Lecce n. 748 depositata il 30 aprile 2012), che nel legittimare il prelievo da parte del Comune di Otranto precisa che “All’istituzione della nuova imposta di soggiorno non deve necessariamente corrispondere un incremento delle previsioni di spesa, in quanto ben può il gettito del nuovo tributo essere utilizzato per garantire la continuità, rispetto ai precedenti esercizi, dei servizi assicurati dal comune nel settore turismo e della manutenzione del territorio”.

In tale direzione si esprime  anche il Tar Veneto  che, con sentenza n. 653 depositata il 10 maggio 2012, ha validato il regolamento del Comune di Padova ritenendolo legittimo nonostante la parte ricorrente lamentasse che gli interventi dovessero essere preventivamente individuati dall’Amministrazione comunale, ribadendo che non è necessario che al momento dell’istituzione dell’imposta sia precisata una specificità ulteriore, poiché non è richiesto dal sopracitato art. 4. 

Alla luce quindi di tali considerazioni – conclude la dr.ssa Rizza – il Comune di Ragusa nell’adottare il regolamento con deliberazione Consiliare n.71 del 23/11/2011 e nella successiva applicazione, ha perfettamente rispettato il tenore della norma”.

 Ragusa 6/12/2012                      

 Il Capo Ufficio Stampa dott. Giuseppe Blundo

 

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