SPECIE PROTETTE E CODICE PENALE

“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e’ punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, …(omissis) … Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e’ punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, …(omissis).”

IL testo del nuovo articolo 727-bis del Codice Penale lascia ben poco al caso, specificando anche cosa succede a chi distrugge un habitat naturale con il successivo articolo 733-bis:
“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e’ punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000 euro.”

La giurisprudenza, quindi, ha deciso di intraprendere una linea estremamente dura anche a difesa delle specie selvatiche protette (anche vegelati!) e del loro habitat naturale. E’ importante che sia stata inclusa e punita la gravità (oltre a maltrattamenti ed uccisione) anche della semplice detenzione.

Un altro piccolo passo utile al miglioramento del livello di civiltà del nostro Paese.

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