QUESITO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

         Siamo al 16 ottobre 2015 e nulla è cambiato sotto il sole di Modica. Abbiamo atteso con ansia il giudizio della Corte dei conti sul Piano di rientro ed è arrivato. Tutto bene. La Corte ha detto, però, di aspettare le sue prescrizioni in merito alle spese che è possibile compiere e, comunque, di rispettare i precetti normativi vigenti. Ad esser seri una prescrizione, generalissima per carità, è arrivata con la delibera n. 275 del 15 settembre 2015, depositata in segreteria il 14 ottobre. Con essa la Corte accerta numerosi profili di criticità riguardanti il rendiconto 2013 e, infine, dispone, quale misura interdittiva e inibitoria:

 

« il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge sino al concorrere dell’effettivo disavanzo e dei debiti ad oggi non ancora finanziati in applicazione dell’art. 188, comma 1 quater, del TUEL» (pag. 33, terzo paragrafo, primo trattino).

 

Sostanzialmente dice che i Comuni che hanno l’ultimo bilancio in effettivo disavanzo o che hanno debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, debbono limitarsi a compiere solo le spese strettamente previste per legge.

La Corte dei conti, quindi, anche se non ha ancora emesso le prescrizioni a cui il Comune dovrà rigidamente attenersi, ha posto le mani avanti e ha raccomandato, all’Amministrazione, di non inoltrarsi in spese che non siano obbligatorie per legge. Mi rendo conto di forzare un po’ la mano esprimendomi così, ma questa è la situazione della città a causa del suo fardello debitorio.

Quali sono le spese che è possibile compiere? Sono quelle previste all’articolo 19, comma 1, del D. L. n. 95/2012. Interessano, in particolare:

 

-l’organizzazione generale dell’amministrazione comunale, nonché la sua gestione finanziaria, contabile e di controllo;

-l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, compreso il trasporto pubblico;

-il catasto, ad eccezione delle funzioni appartenenti allo Stato;

-la pianificazione urbanistica ed edilizia comunale, compresa quella sovracomunale;

-la protezione civile;

-il servizio di nettezza urbana;

-la progettazione, gestione ed erogazione dei servizi sociali ex art. 118, quarto comma, della Costituzione;

-l’edilizia scolastica per la parte non attribuita ad altri enti;

-la polizia municipale e la polizia amministrativa locale;

– la tenuta dei registri di stato civile, l’anagrafe della popolazione, nonché la tenuta dell’anagrafe elettorale e della statistica comunale.

 

Al di là di questi servizi non può spendersi. Di recente e lungi da me l’idea di voler polemizzare in un tema tanto delicato come quello della cultura, la giunta municipale, con delibera n. 190 del 30 settembre 2015, dichiarata immediatamente esecutiva, ha dato mandato al responsabile del settore finanziario di prenotare la somma di 50.000 euro l’anno, per i prossimi dieci anni, per prendere in affitto l’immobile di piazza Matteotti, n. 7, già Caserma dei Carabinieri. L’obiettivo è quello di destinarlo ad iniziative culturali e di pubblico interesse. Sono cinquecentomila euro in dieci anni, per i quali deve stabilirsi la fonte a cui attingere. Sopratutto, però, deve stabilirsi se tale spesa è in armonia con il predetto articolo 19 del D.L. 95/2012 e con la predetta disposizione interdittiva e inibitoria della Corte dei conti.

Volgo la domanda al Collegio dei revisori, che, in qualche modo, dovrà esprimersi sul tema indipendentemente dal mio quesito.

                                                                             

 

 

                                                                                   

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