Ordinanza “anti-risse” anche a Vittoria: vietata la vendita di alcol il sabato e la domenica dalle 14

Anche a Vittoria è stata emanata un’ordinanza molto restrittiva per quanto riguarda la vendita di alcolici. Un’ordinanza che potremmo definire “anti-risse”, visti gli ultimi episodi che si sono verificati, specialmente a Scoglitti.

La commissione prefettizia disponde che dal 05 giugno 2021 e sino al 20 giugno 2021, nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 14.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, su tutto il territorio del Comune di Vittoria, compresa la frazione di Scoglitti, è vietata  la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche in contenitore di vetro o lattine (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati);

Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare e vendere, anche nella forma dell’asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all’interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all’interno dell’area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
E’ fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

Il mancato rispetto delle prescrizioni disposte con il presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00 come previsto dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii. nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni Covid-19.

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