È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
NUOVE REGOLAMENTAZIONI IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO
21 Nov 2016 14:22
Alla Vigilia del prossimo 25 novembre, Giornata internazionale della violenza sulle Donne , la Reggente dell’Ugl Ragusa, Gianna Dimartino, informa su una positiva novità sancita in questi giorni dalla Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 23286/2016, con la quale ha dettato nuove regole necessarie per dimostrare eventuali molestie sessuali sul luogo di lavoro, stabilendo l’illegittimità, perché discriminatorio, del licenziamento della lavoratrice in questione che, così come denunciato anche da altre dipendenti, ha riferito di essere stata oggetto di molestie da parte del datore di lavoro e che è stata licenziata per “ritorsione” e per non aver “acconsentito”.
Questo sta a significare che in presenza di plurime deposizioni , scatta l’inversione probatoria a carico del datore ex art. d.lgs. 198/2006. In pratica, se la denuncia arriva da più di un o una dipendente, sarà il molestatore sessuale sul luogo di lavoro seriale a dover fornire la prova dell’insussistenza della discriminazione in caso di licenziamento del lavoratore o lavoratrice molestati, che altrimenti verrà ritenuto illegittimo.
Tuttavia va segnalato che la stessa Cassazione sottolinea che: L’equiparazione tra molestie sessuali e discriminazioni, espressamente prevista in via generale dall’art. 26 dello stesso D.lgs., poco si presta, per mancanza del trattamento differenziale, a riflettersi anche sul piano della ripartizione dell’onere della prova. Ora, qualsiasi giudizio di diversità/uguaglianza fra due gruppi di persone in rapporto ad un determinato standard di misura è pur sempre un giudizio ternario, in cui il” tertium comparationis “è dato dal (diverso od uguale) trattamento ricevuto dai due gruppi. Le discriminazioni (di varia natura) ben possono agevolmente emergere dal “tertium comparationis” costituito dal trattamento positivamente praticato rispetto ad altre categorie di lavoratori”.
Nel caso in esame della Corte, la situazione era ulteriormente aggravata da un continuo turnover di giovani dipendenti assunte dal datore di lavoro che si dimettevano senza apparenti ragioni. La Corte ha quindi respinto il ricorso presentato dall’imprenditore accusato di essere un molestatore seriale da parte delle proprie dipendenti, confermando la condanna al risarcimento e alla reintegrazione della donna nel posto di lavoro. Ed ancora sottolinea Gianna Dimartino – “Il nostro sindacato UGL manifesta giornalmente il suo impegno costante nel contrastare le violenze e le discriminazioni che subiscono le Donne nei posti di lavoro, dove spesso regnano precarietà, bassi salari, mobbing,discriminazione,licenziamenti. La violenza sulle donne purtroppo si consuma non solo fisicamente, ma anche sotto diverse forme, anche in forma immateriale e psicologica, soprattutto nei posti di lavoro, ed è per questo che noi lottiamo sempre per la tutela dei diritti delle Donne, a cominciare dall’ingresso nel Mercato del lavoro, per poi passare ai contratti,alla retribuzione, ai congedi, all’applicazione di strumenti di Conciliazione, all’assistenza, al sistema pensionistico”.
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