…MA SI PUO’ VENDERE UN CANE SENZA PEDIGREE? ECCO IL PARERE DEL MINISTERO

Proponiamo questa settimana uno spunto di riflessione sul parere richiesto al Ministero della Salute ed ottenuto dall’Az.ULSS di Rovigo.
Di seguito il testo integrale del parere della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute indirizzato a tutti i Servizi regionali e provinciali.

OGGETTO: VENDITA DI ANIMALI D’AFFEZIONE DI RAZZA
Presso la scrivente Direzione Generale è pervenuta una richiesta di parere in merito all’oggetto da parte del Servizio Veterinario di Rovigo e ritenendo utile la condivisione di tali informazioni si inoltra la presente risposta a tutti i Servizi regionali e provinciali, con preghiera di diffusione.
Il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 529 recante “Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza” trova applicazione anche con gli animali d’affezione, per cui la commercializzazione di soggetti di origine nazionale e comunitaria definiti o dichiarati di razza è possibile esclusivamente previa apposita certificazione genealogica (pedigree), rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico.
Inoltre si precisa che la riproduzione e la vendita di cani e gatti senza pedigree non sono vietate, è tuttavia necessario che gli animali siano chiaramente definiti “incrocio, meticcio o simil…” riportando l’indicazione della razza fenotipicamente prevalente; a tal proposito sarebbe opportuno che le banche dati regionali potessero consentire la registrazione di tali elementi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borrello

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