LINEE GUIDA PER LA MOVIMENTAZIONE E LA REGISTRAZIONE DI CANI E GATTI NELL’ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE (prima parte)

Il Ministero della Salute pubblica le linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione; tali linee parlano dei requisiti sanitari degli animali, quelli documentali e dei mezzi di trasporto nonché gli obblighi di comunicazione tra le diverse Autorità competenti.
Ritenendo l’argomento di ESTREMA attualità, dedichiamo il nostro spazio di questa e della prossima settimana proprio alla pubblicazione del testo di tali linee guida.
1. Animali di proprietà
•Il proprietario/detentore di un animale d’affezioneidentificato con microchip e iscritto nell’anagrafe regionale, anche su base volontaria, qualora trasferisca la propria residenza in un’altra regione comunica la variazione entro 10 giorni, producendo il certificato di iscrizione, all’autorità competente del luogo di de stinazione (Servizio veterinario ufficiale/Comune). La suddetta autorità provvede a registrare l’animale nella propria anagrafe regionale
•Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà dell’animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca, oltre al certificat o d’iscrizione dell’animale, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d’identità dello stesso rese ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n°445.
•Le regioni e le province autonome, nelle more dell’ attivazione del web service che garantirà l’effettiva interoperabilità delle anagrafi, provvedono ad aggiornare l’anagrafe nazionale degli animali d’affezione inviando il record di tutti i dati inseriti almeno con cadenza mensile, così come stabilito al punto 1 lettera f) dell’Accordo 23/01/2013. La banca dati nazionale accetta l’ultimo aggiornamento sostituendo il dato dell’anagrafe d’origine alla quale mensilmente invia una comunicazione d’aggiornamento.
2.Animali randagi e animali d’affezione ospitati neicanili, nei rifugi o in altre strutture
•La movimentazione da una regione all’altra degli animali randagi prelevati dal territorio e degli animali d’affezione ospitati nei canili e nei rifugi, sia pubblici che privati, o in altre strutture di ricovero (ivi comprese le pensioni per animali) avviene nel rispetto dei requisiti indicati nell’Allegato.
•I requisiti dell’Allegato si applicano anche nel caso di trasferimento di animali a scopo di adozione con temporaneo soggiorno presso siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione animali. È d’obbligo ricordare che gli animali d’affezione quando arrivano nelle strutture (canili/rifugi) e nei suddetti siti (luogo di prima destinazione) devono essere iscritti all’anagrafe regionale di destinazione.
•Entro i 10 giorni precedenti la movimentazione il responsabile/detentore degli animali nel luogo di partenza notifica al servizio veterinario di destinazione l’arrivo degli animali utilizzando il modello A che li accompagna durante il viaggio.
•Qualora il trasferimento fuori regione riguardi animali oggetto di sequestro giudiziario viene utilizzato il modello B.
•Per la movimentazione fra canili/rifugi è necessari o il nullaosta rilasciato dal servizio veterinario dell’ASL di destinazione che attesti l’idoneità e la disponibilità di posti nella struttura ricevente.
3.Indicazioni per il modello d’identificazione e registrazione del cane e del gatto.

(continua)

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