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LETTERA DEL SEGRETARO GENERALE DEL COMUNE DI VITTORIA SULL’ACCESSO AGLI ATTI
28 Gen 2014 09:05
Per motivi tecnici non siamo riusciti a pubblicare la nota del segretario generale del Comune di Vittoria. La lettera del dott. Reitano viene quindi inserita in questa pagina. Ecco il testo
CITTA’ DI VITTORIA
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Prot. n. 148/S.G. lì,23/01/14
Al Responsabile Ufficio
URP
e,p.c. Unità di Staff Gab. Sindaco
Serv.Gest. Amm. del Personale
c/a Segretario della Commissione
esaminatrice Concorso Dirig. P.M.
Sig.ra Angela Giudice
Oggetto: Riscontro richiesta Urp prot. n. 13/URP del 14/01/2014.
In riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, si forniscono preliminarmente alcuni chiarimenti di carattere generale sulla delicata problematica del diritto di accesso e rilascio di copie di atti al Consigliere comunale.
Si chiarisce che il diritto di accesso del Consigliere Comunale non ha carattere generalizzato ed indiscriminato avente come oggetto le notizie ed informazioni connesse all’ampiezza del proprio “munus”.
Tale diritto viene attribuito al fine di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione, una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’Amministrazione Comunale .
In virtù del suo “munus” e della posizione riconosciuta dalla giurisprudenza come “privilegiata”, il Consigliere, secondo costante orientamento giurisprudenziale, non può procedere alla richiesta di rilascio di copie a fronte di richieste formulate genericamente, in quanto finalizzate ad esercitare controlli generali di tutta l’attività dell’Amministrazione ( Consiglio di Stato Sez. V n. 6293 del 13/11/2002 e n. 4471 del 02/09/2005 ), e senza specifico riferimento temporale, in quanto ciò può “minare” il regolare funzionamento degli uffici pubblici ( esempio richiesta atti per un quinquennio- parere commissione Ministero dell’Interno per l’accesso ai documenti Amministrativi 22/10/2002 ) .
Alla luce di quanto sopra si ritiene non si possano formulare richieste indeterminate, ma queste devono consentire una se pur minima identificazione dei supporti documentali che si intendono consultare, in conformità a quanto disposto dalla legge n.241/90 e dei principi più volte ricordati dalla Corte Costituzionale che sono di ragionevolezza e di leale collaborazione tra organi pubblici ( parere commissione Ministero dell’ Interno del 12/11/ 2002 e del 5/10/2004 ) .
Per la richiesta e la fattispecie in esame, il diritto di accesso e rilascio copie riguarda la documentazione e gli atti relativi a procedimento e procedura ancora in corso.
In questo caso la giurisprudenza definisce “ differito” l’accesso e il rilascio di copie in quanto ancora in itinere la procedura concorsuale , tant’è che al momento non vi è alcuna formalizzazione di atti, provvedimenti e/o graduatorie definitive.
Viene escluso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di provvedimenti definitivi ( TAR Lazio Sez. II sentenza n. 819 del 09/05/1995 ) .
L’accesso è consentito per atti e attività procedimentali giunti ad ultimazione, peraltro confermando l’autorevole orientamento viene definita legittima l’esclusione dell’accesso di documenti Amministrativi allorchè sia ancora in corso il procedimento: pertanto deve riconoscersi il diritto all’accesso sul solo presupposto che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con l’emanazione del provvedimento finale ( ex multis Consiglio di Stato Sez . IV sentenza n. 1254 del 03/11/1997 ) .
In virtù di quanto sopra esposto si ritiene di dovere differire il diritto di accesso e il rilascio di copie.
Il Segretario Generale
Dott. Paolo Reitano
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