LE CAMPANE DELLA CHIESA NON COSTITUISCONO DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

In esito ad indagini dirette dal sostituto procuratore Gaetano Scollo e coordinate dal procuratore Francesco Puleio, la Procura della Repubblica di Modica ha chiesto al Giudice delle indagini preliminari l’archiviazione del procedimento avverso il Parroco di una Chiesa di Modica, denunciato da un vicino per il suono, giudicato molesto, delle campane della Chiesa di XX da parte del parroco.

La Procura ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistesse la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.) a causa del suono delle campane.

Secondo la Procura di Modica, il rumore prodotto dal suono delle campane di una Chiesa, finalizzato al richiamo dei fedeli al culto, rientra nelle consuetudini della vita della comunità e costituisce fatto periodico e di breve durata, normalmente privo di intensità tale da porre problemi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Se, astrattamente, lo scampanio al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall’art. 659 c.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, in concreto, nell’ambito delle funzioni liturgiche – la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, è riconosciuta alla Chiesa Cattolica – integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’autorità ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari “momenti forti” della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità.

Nel caso in questione, non ricorrevano gli estremi della contravvenzione, non essendo stato provato un concreto pericolo di disturbo superiore ai limiti di normale tollerabilità – la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti, senza la necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica per accertare l’intensità del suono -, non essendo state presentate altre denunce analoghe da parte dei cittadini di Modica (RG) residenti nei pressi della Chiesa e dovendo pertanto escludersi che per le sue modalità di uso la fonte sonora emettesse suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di accettabilità fissati dal D.P.C.M. 11 novembre 1997.

 

 

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