L’ADICONSUM VA ALL’ATTACCO. VUOLE CHIARIMENTI DA TUTTI I COMUNI

 La Cassazione, con sentenza n.3756 del 9 marzo 2012, ha stabilito che la pubblica amministrazione non può imporre l’IVA sul servizio di gestione dei rifiuti, poiché si tratta già di una tassa e non una tariffa.

                La sentenza della Cassazione, smentisce la posizione assunta dal Dipartimento delle politiche fiscali con la circolare n.3 del 2010, il quale aveva inteso bloccare le richieste di rimborso dei contribuenti sostenendo la continuità tra la TIA1 (prevista dall’art.49 del DLGS 20 del 1997) e la TIA2 (prevista dall’art.238 del DLGS 152 del 2006).  Quest’ultima è stata, infatti, dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a IVA, con la disposizione interpretativa di cui al’art.14, comma 33, Dl 78/2010. Sennonché, proprio questa tesi è stata smentita dall’ultima pronuncia della Cassazione.

                Pertanto, alla luce di quanto sopra, si evidenzia una forte richiesta presso i nostri Ufficio di istanze di rimborso dell’IVA pagata retroattivamente fino a 10 anni, oltre alla richiesta per la rimozione nelle prossime fatturazione dell’IVA, in quanto abusiva.

                Al fine di meglio monitorare il fenomeno e rendere un servizio utile alla collettività, si invitano i Sigg.Sindaci, a comunicare a stretto giro di posta, se presso la propria Amministrazione viene applicata la TARSU o la TIA e di conoscere l’Ente gestore intestatario della fatturazione.

                Certo della fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per un distinto saluto.

 

                                                                                                                            

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