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LA REGIONE ANNULLA UNA CONCESSIONE EDILIZIA PER LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E VIOLAZIONE DELLE NORME DEL PIANO REGOLATORE.
14 Mar 2015 15:39
Ragusa come una bella casa infestata dalla termiti che la stanno via via divorando dall’interno: è questa l’immagine più calzante per quello che via via si sta scoperchiando.
L’annullamento da parte della Regione Siciliana della concessione edilizia 132/2007, relativa alla costruzione di 6 villette in zona agricola lungo la strada per Marina di Ragusa perchè si configura la lottizzazione abusiva e il grave danno urbanistico e ambientale, dimostra infatti finalmente come per anni amministratori comunali, dirigenti del comune, alcuni professionisti e diverse imprese, di comune accordo, hanno violato costantemente e ripetutamente la legge, saccheggiato il territorio con la cementificazione delle campagne. Con la concessione 132/2007 si è dato inizio all’assalto del territorio ignorando i ripetuti pareri contrari dell’avvocatura comunale del 2007, costruendo motivazioni palesamente illegittime, come dimostra la Regione Sicilia, che tutti si son guardati dal contestare tranne Legambiente. Nessun ordine o collegio professionale ha avuto nulla obiettare quando il Comune di Ragusa ha presentato loro nel luglio 2008 il cosiddetto “ lodo Torrieri “, che autorizzava la costruzione fino a 6 appartamenti per lotti superiori a 30.000 mq. Era il primo atto per la legalizzazione delle lottizzazioni abusive. Si è passati così dall’abusivismo di necessità all’abusivismo provvisto di tutti i bolli, autenticamente illegittimi. E così di seguito sono stati rilasciate le concessioni 36/2009, 182/2010, 97/2011, 100/2011, 211/2011, 212/2011, quella relativa alle 4 villette a San Giacomo, quella relativa a due ville con piscina a 150 metri dal Castello di Donnafugata e chissà quante altre. Tutte lottizzazioni abusive benedette dall’allora amministrazione perché portavano “ sviluppo “ . In realtà si è trattato di pura e semplice speculazione edilizia in quanto i titolari delle concessioni edilizie una volta ottenuto il via libera vendevano i diversi appartamenti come è facile accertare. Tutto alla faccia di chi si comporta onestamente e non ha ‘santi in paradiso’.
Dopo l’esposto di Legambiente del 2008 e l’ostruzionismo del Comune di Ragusa che negava l’accesso agli atti amministrativi finalmente La Regione Sicilia fa rilevare con il DDG n.5 del 23/1/2015, che la concessione edilizia n. 132 è illegittima a) perchè in contrasto con l’art. 48 delle Note Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Ragusa in quanto non viene osservata una delle condizioni previste per la residenza in verde agricolo ammessa esclusivamente “ al servizio del fondo “, b) perchè la realizzazione di 4 unità abitative in zona agricola si configura quale lottizzazione abusiva ex art. 18 della legge 47/85, in quanto il progetto autorizzato ha comportato la trasformazione urbanistica dell’area attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti e c) perchè sono state totalmente disattese le finalità di tutela e conservazione prefigurate dal PRG, comportando un grave danno urbanistico.
Dall’attenta lettura del decreto del Dipartimento Urbanistica della Regione Sicilia e del parere del Consiglio Regionale dell’Urbanistica allegato emerge che, per poter costruire in zona agricola, occorre dimostrare il legame della residenza al fondo agricolo in quanto i soli interventi ammessi sono quelli connessi con l’esecuzione dell’agricoltura.
La motivazione che ha portato la Regione Sicilia all’annullamento della concessione 132/07 non è una libera interpretazione del Dipartimento Urbanistica ma è supportata da diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato tra le quali si possono citare :
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sentenza Consiglio di Stato n.9369 del 9 marzo 2012 la quale afferma che “Tutte le attività e gli interventi che si ritengono realizzabili in zona agricola restano comunque funzionali ad un’attività tipicamente agricola o alle altre attività alla stessa intimamente connesse con esclusione, quindi, di tutto ciò che è riferibile ad altre zone individuate in sede di pianificazione del territorio comunale, con la conseguenza che una struttura eminentemente residenziale non potrebbe in ogni caso realizzarsi in Zona E ”
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sentenza n. 1493/12 della Corte di Cassazione la quale afferma che “ per la edificazione in zona agricola, il titolo abilitativo viene concesso ad un soggetto non esclusivamente in quanto titolare di diritto di proprietà, ma in ragione del possesso da parte sua di una delle necessarie qualifiche sopra richiamate, perché la caratterizzazione di imprenditore agricolo viene ritenuta l’unica garanzia della prescritta destinazione delle opere all’agricoltura ( Consiglio di Stato 15/9/2003 n. 5172 ).
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sentenza n. 1013/2012, seconda la quale non basta il mero dato formale, l’essere imprenditore agricolo, per potere edificare in zona agricola, ma deve esserci una oggettiva correlazione tra immobile realizzato e conduzione del fondo. Devono cioè essere valutate le caratteristiche costruttive dell’immobile, il collegamento con le attività agricole e le coltivazioni in atto prima di rilasciare le concessioni edilizie.
Ora l’amministrazione di Ragusa ha tutti gli strumenti giuridici per non rilasciare la concessione a tutti quei progetti, simili alla concessione 132/2007, presentati negli anni scorsi e per i quali giustamente l’ex assessore Dimartino aveva bloccato il rilascio sospettandone aspetti illegali. Si muova per approvare subito la modifica dell’art. 48 delle N.T.A. del P.R.G. in modo da avere gli strumenti per potere valutare con certezza quali dei progetti in zona agricola rispondono ai requisiti previsti dall’art. 48. Ragusa ha un disperato bisogno di ritornare alla legalità nel settore urbanistico, chiudendo i conti con un passato non certo edificante. Se non ora, quando?
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