LA MEDIAZIONE COME STRUMENTO ALTERNATIVO AL PROCESSO

Sebbene la Mediazione, per quasi due anni, ha costituito un passaggio obbligato perl’inizio di processi riguardanti determinati tipi di controversie, pochi in realtà la conoscono. In tal senso, non è stata certamente d’aiuto la recente sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità non della mediazione in sé, ma della sua obbligatorietà. In pratica, la Corte ha ritenuto di non imporla, ma di lasciare alle parti la libertà disceglierla.
A ben vedere, la sentenza della Corte Costituzionale ha eliminato l’obbligatorietà della mediazione, ma non ha fatto venir meno né l’esistenza né, tantomeno, i vantaggi e i benefici che da tale strumento possono derivare in termini di tempo, costi e risultati al cittadino che decide di avvalersene. Credere che il processo sia l’unico strumento al quale è possibile ricorrere per risolvere ogni controversia, ha determinato un’alterazione del sistema giudiziario. Il numero spropositato di procedimenti giudiziari, la durata eccessiva, i costi elevati e, non di rado, proibitivi della giustizia (a cui spesso non corrispondono risultati soddisfacenti), sono i fattori principali che ostacolano il funzionamento e l’efficacia dei processi.
Oggi del processo conosciamo solo il momento in cui inizia, ma, certamente, non siamo in grado di prevederne né la durata, né i costi, né tantomeno la conclusione. A tali incertezze, ha dato una risposta la MEDIAZIONE. Alternativa ai processi giudiziari per la risoluzione delle controversie, la mediazione ci dà l’occasione per cambiare il sistema. A differenza delle normali procedure giurisdizionali, la mediazione si caratterizza per essere uno strumento semplice, economico e veloce. Semplice, perché non richiede particolari formalità. Chiunque può andare o essere invitato in mediazione, purché la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili.
Ciascuna delle parti ha la facoltatività e non l’obbligatorietà di farsi assistere da un avvocato essendo comunque tutelata e garantita nei propri diritti ed interessi dall’Organismo di Mediazione e dal Mediatore designato per risolvere la controversia. Solo se la parte invitata accetta l’invito, si svolge la mediazione. Se l’accordo è raggiunto, il verbale, omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo di mediazione, costituisce “titolo esecutivo”.
E’ uno strumento economico in quanto, oltre a riconoscere diverse agevolazioni fiscali, i costi della mediazione sono rapportati al valore della controversia e sono conoscibili in quanto predeterminati per legge. Infine, è veloce. Il procedimento di mediazione, infatti, deve concludersi entro un termine massimo di 4 mesi (non è esclusa la possibilità che possa concludersi anche entro un termine più breve, qualora ne sussistano le condizioni). Alternativa ai processi giudiziari, la mediazione non preclude la possibilità di ricorrere alle normali procedure giurisdizionali, qualora questa abbia esito negativo.Per qualunque informazione o richiesta vi invitiamo a scrivere a associazionepromediazione@gmail.com , ai seguenti numeri di telefono: Uff.0932/764616, oppure cellulare 338/1475658 – 347/0655042 – 366/4390403.

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