ISTITUITO IL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI TEMPLI

La Legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000 istituisce il parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e nel contempo detta le regole sull’istituzione del sistema dei parchi regionali archeologici di Sicilia.

 

In generale l’istituzione dei parchi archeologici in Sicilia, favorisce lo studio,  la valorizzazione, l’identificazione, la conservazione dei beni archeologici e  la promozione di politiche di informazione  e sensibilizzazione al fine di suscitare e accrescere l’interesse dei cittadini verso la tutela dei beni culturali e naturalistici.

Aspetto di primaria importanza riveste l’art. 1 della legge regionale n. 80 del 1 agosto 1977 che stabilisce il rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicura la coincidenza dell’uso dei beni con la loro fruizione, promuovendo altresì lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali degli enti locali o di interesse locale.

Inoltre il comma”e” dell’art. 1 della L.R. n. 20 del 3 novembre 2000  sancisce la promozione di tutte quelle iniziative volte a interventi idonei allo sviluppo e  alla fruizione delle risorse del  territorio di appartenenza.

 

Per i Sindaci di Giarratana, Chiaramonte e Montarosso Almo: “E’ un dato certo ed encomiabile che la Soprintendenza di Ragusa è all’opera per la proposta istitutiva di parchi archeologici nella provincia di Ragusa, istituendo così anche sul nostro territorio un sistema adeguato e  funzionale per la conservazione, difesa, valorizzazione e fruizione dei Beni Archeologici Provinciali.

 

Un “sistema” che allo stato prevede la divisione in due aree che vengono “perimetrate”,  utilizzando come  confine il  Fiume Irminio e dividendo  “tout court”  il Territorio provinciale in due tronconi, semplicemente, attraverso un confine geografico.  Non avanziamo considerazioni di merito nella scelta operata, né  azzardiamo  proposte di carattere storico culturale per addurre o  giustificare  ragioni che potrebbero apparire di mero e avvilente  carattere campanilistico .

Riteniamo, invece, che tale selezione vada arricchita utilizzando criteri di scelta che valorizzino il territorio per i fini propri che la legge conferma.  Mi riferisco a criteri di singolarità , di pregnanza dei beni, di quantità e qualità,  che risultano oltremodo evidenti e presenti nel territorio amministrato dai comuni Montani, i quali hanno già operato opzioni che li vedono giuridicamente  consociati attraverso  l’unione dei Comuni Ibleide”.

Al Titolo II della legge 20/2000  la norma prevede che i Comuni interessati debbano essere consultati  per avanzare proposte  e adeguamenti. In forza di questa evidenza i Comuni Montani richiedono che si individui una perimetrazione che consenta di accorpare i territori dei tre Comuni Istituendo un nuovo unico parco archeologico montano.

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