IMPUGNATO DAVANTI AL TAR CATANIA IL PROVVEDIMENTO

Posto, innanzitutto, che la scrivente categoria condivide in “toto” il rispetto delle norme per la tutela del riposo dei cittadini e ne raccomanda ai propri iscritti di rispettarne le regole, è però opportuno segnalare che:

–          la Legge numero 447/95, regolamenta il livello acustico ambientale esterno e il D.P.C.M. 215/99 regolamenta, invece, il livello acustico ambientale all’interno di ogni struttura commerciale;

–          la predetta Legge obbliga, nessuno escluso, tutti gli esercenti a limitare il proprio impianto sonoro così da evitare il disturbo acustico ambientale, specie quello esterno;

–          l’Arpa è l’unico Ente deputato ad accertare una eventuale infrazione, nessun altro organo di polizia;  

–          l’esercente il quale ha rispettato le norme imposte nella predetta Legge e che, quindi, di fatto ha limitato il proprio impianto sonoro, anche manualmente, dimostrando di non recare disturbo alla quiete pubblica, non ha l’obbligo di rispettare l’orario imposto nell’Ordinanza sindacale “antirumore”,

nella fattispecie si rammenta:

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs n. 267/2000- all’art.124 , rubricato pubblicazione delle deliberazioni, prevede che tutte le deliberazioni del Comune, della Provincia e degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio, nella sede dell’Ente, per quindi giorni consecutivi.

L’articolo 134, comma3, stabilisce che le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Tanto la giurisprudenza Ordinaria che Amministrativa con svariate Sentenze (vedasi Corte di Cassazione, Sez. I civile n. 4397/1999; Tar  Sardegna del 21 maggio 2002 n. 709), hanno confermato l’oramai consolidato principio secondo cui il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 134 comma 3 affinchè le delibere diventino esecutive a decorre dallo spirare del termine di quindici gironi previsto dall’art. 124 per la pubblicazione all’Albo Pretorio (in poche parole dal 16° giorno).

Ne consegue, pertanto, che tutte le ordinanze sindacali “antirumore” quand’anche saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune ne esclude l’immediata efficacia ma, le stesse, potranno essere valide solo ed esclusivamente il primo giorno utile successivo dopo i tempi previsti dalla citata norma.  

Nella speranza di avere chiarito meglio la problematica in oggetto e la posizione della scrivente categoria, dichiarando sin d’ora la propria disponibilità ad un eventuale incontro, concludo avvertendo che, qualora qualsiasi Ordinanza “antirumore” emessa dall’Ente Comunale della Provincia di Ragusa, non rispetta i requisiti previsti dalla Legge come sopra esposta, si provvederà, con immediatezza, ad avviare l’iter di richiesta di sospensione urgente della stessa Ordinanza Sindacale, presso il Tribunale Amministrativo di Palermo Sezione staccata di Catania.  

 

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