È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
IL DIRETTORE DELLA DITTA SCRIVE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
15 Ott 2011 07:50
Gentili rappresentati delle Associazioni dei Consumatori: Prof. Luciano Nicastro ( Lega Consumatori ), Dott. Gianni Cerruto ( Adiconsum) ,Invio per vostra conoscenza l’allegata Ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa, con il desiderio che sia lette con serenità ed in modo costruttivo .Vi prego voler leggere il Provvedimento depositato il 12 u.s. con il quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato il reclamo proposto dal Prof. A. M. avverso il provvedimento di rigetto del ricorso a suo tempo proposto.
E’ da notare come il Tribunale, oltre che disconoscere l’ esistenza del periculum in mora ( riduzione del flusso idro potabile ) , entrando nel merito della questione ha chiaramente statuito che le modifiche successive alla convenzione con atti unilaterali del Comune sono inopponibili alla Mediale, nonchè ha affermato che il Comune non ha alcun potere di interferire nei rapporti tra Mediale ed il privato cittadino ( pag. 4 ).Alla luce dei precedenti giudicati e di quest’ultimo, la Società si augura che gli Amministratori, pongano fine alle invenzioni volte ad interferire nella gestione del Servizio Idrico Integrato , alterando in modo significativo l’equilibrio economico finanziario della Gestione .
Una lettera che non lascia adito a equivoci: Il Tribunale di Ragusa stabilisce che il Comune di Santa Croce Camerina, non può interferire nei rapporti tra la ditta e il privato cittadino.
Il professore A. M. si era rifiutato di pagare una bolletta di 668,42 euro affermando che il regolamento comunale, qualora si fosse accertato che il consumo abnorme di acqua fosse provocato da un guasto anche proveniente dalla parte privata dell’impianto prevedesse la riduzione del 50 % dell’importo in bolletta. La Mediale ha ridotto, visto lo stato di morosità, l’erogazione dell’acqua e il M. con un decreto ingiuntivo ha impugnato il provvedimento.
Il giudice della prima fase, sorvolando sulla sussistenza del “Fumus boni iuris (parvenza di buon diritto) rigetta il reclamo in quanto la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 2010 che prevede la riduzione della metà dell’importo sulla bolletta qualora il maggior consumo fosse da addebitare a un guasto dell’impianto non è deputato a intervenire sui rapporti tra la ditta e l’utente.
Il Professore, impugna la sentenza del giudice Saito ma anche il secondo ricorso viene respinto con la motivazione che il reclamo è infondato e va rigettato anche se ( lo diciamo in parole povere) “Il reclamante” è stato tratto in errore dalla delibera del Consiglio Comunale che in modo unilaterale ha modificato la convenzione con la Mediale e lo ha tratto in errore.
© Riproduzione riservata