IL COMMISSARIO ALLA PROVINCIA HA TORTO

Nella deliberazione della Corte dei Conti  sez. di controllo Regione Siciliana n 402/2013  si evidenzia che l’art. 3 co.27 legge n 244/2007  regolamenta  che non è possibile da parte delle pubbliche amministrazioni  costituire società o  mantenere le  partecipazione in essere non strettamente necessarie , con l’unica  eccezione  che svolgano “ attività di produzione di beni e servizi strettamente connesse con le finalità istituzionali dell’ente ovvero nella ipotesi che svolgano servizi di interesse generale”.

Il legislatore regionale siciliano con l’art.4 co 1 L.n7/2011 ha stabilito che “ gli Enti locali e le Provincie sono tenuti ad applicare le medesime disposizioni anche in riferimento alle partecipazioni in società, fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati, con la sola esclusione  di quelle partecipazioni previste dalle leggi e quelle che fanno riferimento a servizi istituzionali.”

La Corte Costituzionale con la sentenza n148/09 ha emesso un giudizio che  la valutazione deve riguardare ”l’oggetto sociale effettivamente perseguito e non solamente quello risultante formalmente dagli atti societari e la correlazione con le finalità istituzionali dell’ente..”

Nella sintesi della delibera della Corte dei Conti stilata dai Dirigenti della Provincia del 10 aprile 2014 al punto 1.2 si legge  :“ le partecipazioni nei consorzi pubblici o a partecipazione pubblica e privata previsti da specifiche disposizioni legislative per finalità di pubblico interesse….per la costituzione e il mantenimento delle sedi universitarie;  oltretutto organismo non avente carattere  commerciale o industriale, dotato di personalità giuridica , e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dagli enti pubblici territoriali , con la designazione della maggioranza dei  componenti del  cda    dagli stessi enti territoriali , talché si configura un organismo di diritto pubblico.

Inoltre il Consiglio di Stato (A.P. n10/2011) ha ribadito che “ il collegamento con le finalità istituzionali dell’ente è rigorosamente inteso non di mera compatibilità , ma di stretta strumentalità.

La Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana a pag 113 fa riferimento alla deliberazione della Sezione di controllo per la Regione Puglia .n.798/2012 , nella quale  ” i consorzi universitari, possano annoverarsi tra gli enti territoriali non previsti dalla Costituzione rilevato che , ai sensi dell’art .2 del TUEL ai consorzi di enti locali si applicano le disposizioni dettate per questi ultimi.”

Ancora ,la Corte Costituzionale ha precisato che l’obbligo di dismettere le partecipazioni possedute non ha carattere di generalità , ma riguarda esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società  costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche al perseguimento delle finalità istituzionali.

Delibera Corte dei Conti Sez. Aut. N 4/2013, a tale riguardo è necessario rilevare” la tipologia degli organismi partecipati e del settore prevalente di attività, per conoscere l’osservanza del divieto di detenere partecipazioni in “attività non strettamente necessarie” per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 3, co. 27, l. 24 dicembre 2007, n. 244)”,.

La delibera di ricognizione delle partecipazioni deve assumere la forma di una delibera motivata attraverso la quale , nel rispetto di quanto stabilito dall’art 3 della legge 241/90 e la valutazione deve riguardare l’oggetto sociale effettivamente perseguito e non solamente quello risultante formalmente dagli atti societari e la correlazione con le finalità istituzionali dell’ente…….

Tanto è vero che il Consiglio Comunale  di Ragusa con delibera n 64 del 15.11.2012 (proposta con deliberazione del Commissario straordinario n 351 del 17 .10.201)  adottava  gli atti necessari nei quali si giustifica la partecipazione nell’organismo con riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.(delibera CSn174 c.s.5 aprile 2013) art. 3 co. 27 L 244/2017.

Con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Ragusa, è stata  approvata la proposta di recedere dal Consorzio universitario  e si dichiara che” nessuna norma impone il mantenimento della partecipazione del Consorzio Universitario”, tale assunto viene contraddetto in maniera evidente dall’art.3 co.27 244/2007 e l’interpretazione discrezionale  non può essere dissimile da quanto recepito dal Comune di Ragusa, la strumentalità dell’ente correlato alla finalità istituzionale.

In conclusione , il provvedimento di revoca emesso dall’organo preposto della Provincia di Ragusa risulta del tutto fuorviante rispetto alla normativa nazionale e regionale.

lettera firmata

 

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