IL CODACONS STILA LA CLASSIFICA DEI REGALI CHE GLI ITALIANI NON VORREBBERO TROVARE SOTTO L’ALBERO

Si apre con i soprammobili la classifica stilata da Codacons dei regali natalizi meno graditi pronti per essere riciclati alla prima occasione utile: una top ten che i consumatori italiani hanno contribuito a stilare decretando che al secondo posto tra i doni meno amati da scartare sotto l’albero troviamo i soggetti natalizi come ad esempio le candele profumate, le tovaglie, le presine e gli strofinacci, i sottobicchieri e i portatovaglioli, considerati decisamente inutili, visto che si usano una volta all’anno e se ne possiedono già moltissimi.

In terza posizione  profumi e dopobarba, difficile risulta infatti azzeccare la fragranza preferita della persona a cui vogliamo fare il regalo. Al quarto posto, foulard, guanti e sciarpe: i primi due non sono indossati così frequentemente mentre di sciarpe se ne hanno fin troppe.

Salendo di posizioni, al quinto posto troviamo panettoni e pandori: senza dubbio i prodotti alimentari sono molto graditi, ma dopo aver ricevuto il quarto panettone non possiamo che riciclarlo. Seguono le cravatte, troppo personali per indovinare il gusto, portafogli e cinture, i libri, i quali non sempre possono essere letti per mancanza di tempo, ed i pigiami. Chiudono la classifica i casalinghi vari, che hanno risposte molto variabili,  molto graditi sono ad esempio gli utensili per la cucina, sempre se non sono un doppione, ma il consumatore italiano avverte: “Non ne possiamo  più di tazzine per il caffè e coppette varie che oramai escono dagli armadi!”.

Senza che sicuramente la notizia sorprenda più di tanto, fra i  doni natalizi più graditi  il primo posto spetta ai prodotti Hi-tech come smartphone e tablet, al secondo posto i cesti gastronomici, al terzo posto i cofanetti regalo come i box  con soggiorno di una o più notti, spa, benessere, cene, gourmet, lezioni di sport e simili.

“Nel caso il regalo di Natale sia difettoso –  ricorda Francesco Tanasi, il Segretario Nazionale Codacons –  i due mesi di tempo entro i quali denunciare il difetto di conformità al negoziante scattano dalla data della scoperta del difetto e non dalla data di acquisto. In questo caso, quindi, dal giorno di Natale e non dalla data dello scontrino.”

 

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