IL CODACONS INSISTE: “BISOGNA PUNIRE CHI HA CAUSATO INGENTI DANNI ALL’ECONOMIA SICILIANA”

Continua la battaglia del Codacons per individuare chi durante la protesta “Forza d’Urto” ha causato ingenti danni all’economia siciliana. Lo sciopero iniziato in Sicilia il 16 gennaio scorso è stato infatti caratterizzato da posti di sbarramento presso strade statali, autostrade e zone di accesso alle città. Le manifestazioni hanno reso impossibile in tutta l’Isola l’approvvigionamento di beni e servizi essenziali e il Segretario Nazionale Codacons Francesco Tanasi ha presentato un esposto sul tavolo  della  Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali: “Per giorni  sono risultati irreperibili presso i rispettivi rivenditori carburante, acqua, latte, frutta, verdura ed ogni altro bene di carattere primario. I prezzi dei prodotti sono aumentati e si  è sviluppato un mercato nero della benzina. Inoltre nell’ambito dei servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili, con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni. I contratti collettivi o gli accordi devono indicare poi intervalli minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici.

Ancora, quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d’intesa con le organizzazioni sindacali le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l’approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali, relativamente alle prestazioni indispensabili.

I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni predette o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni dichiarate essenziali, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.

Infine, qualora sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici, conseguente all’esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il Prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.”

Tanasi spiega poi che  secondo il Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero la durata massima del fermo non può essere superiore a 5 giorni  e le azioni potranno essere ripetute a distanza non inferiore a 30 giorni. Per contemperare  inoltre le azioni di autotutela con gli interessi più generali e di assicurare un livello di prestazioni indispensabili non inferiore a quelli indicati dalle vigenti norme, durante l’effettuazione delle azioni di sciopero devono essere servizi come il trasporto e distribuzione stampa e materiale elettorale al fine di garantire la libertà di comunicazione ed il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, il trasporto e distribuzione a giorni alterni del latte e di quello di tutti i prodotti destinati a ospedali, farmacie ricoveri, mense, scuole, cliniche, case di cura, al fine di tutelare il rifornimento nei luoghi di istruzione e di assistenza.

Deve essere garantito poi il trasporto di animali vivi destinati alla macellazione per assicurare i rifornimenti indispensabili agli stabilimenti destinati a tale scopo, quello di materiali agli altiforni, limitatamente al materiale destinato al mantenimento delle necessarie calorie al fine di garantire l’approvvigionamento solo per quanto attiene alla sicurezza degli impianti.

Rifiuti, acqua potabile e prodotti per allevamento devono poter essere spostati quando l’emergenza è sancita dalle A.S.L. competenti per territorio con richiesta avanzata dalle prefetture oppure da organismi territoriali della protezione Civile così come il carburante alla rete di pubblico approvvigionamento, nella misura del 50%, che si realizzerà tramite il concorso degli automezzi in disponibilità del conto proprio.

“La proclamazione – conclude Tanasi –  della protesta non dovrà prevedere l’effettuazione di blocchi stradali o di iniziative già sancite e sanzionate dal codice della strada in materia di circolazione stradale.”

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