IL CANE IN AUTO

Non tutti sanno che il codice dalla strada viene continuamente modificato e quindi aggiornato.
Riguardo al trasporto dei nostri piccoli amici a 4 zampe, vige il principio che:
“In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida “

Di conseguenza il codice della strada (Fonte: Ministero Infrastrutture e trasporti) specifica che:

“… Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C….”

…quindi trasportino/gabbia/rete obbligatori senz’altro nel caso del trasporto di più di 1 animale, mentre per 1 solo animale domestico sembrerebbero non necessari… anche se non dimentichiamo che vige il principio del divieto di trasporto “in condizioni da costituire impedimento o pericolo della guida”
…ma il buon senso suggerisce comunque di non far camminare o sdraiare il cane in mezzo ai pedali o comunque in braccio al conducente!

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