GLI ADEMPIMENTI STATUTARI

Vi sono in atto contenziosi tra Il Consorzio universitario della Provincia di Ragusa e l’ex Ente Provincia ed il  Comune di Modica, per i mancati adempimenti previsti dallo Statuto, la contribuzione ordinaria e straordinaria  in qualità di soci dell’ente consortile.

Un caso analogo si è verificato tra il Consorzio universitario di Trapani e il Comune di Erice.

Nella diatriba insorta , una sentenza emessa dal Tribunale  di Trapani  il 15 Ottobre c.a ,ha sciolto i nodi della controversia , nella quale vedeva contrapposti il Comune di Erice che decideva unilateralmente di  recedere da socio fondatore del Consorzio universitario di Trapani ,riducendo la quota contributiva che ammontava a  euro centomila a poche miglia di euro , adducendo “ la riduzione della spesa degli Enti locali operata dai tagli nazionali “.

Il Consorzio universitario di Trapani si opponeva e contestava la delibera , evidenziando  che il fine  dell’Ente locale era solo quello di liberarsi dal vincolo statutario e nel contempo  minando finanziariamente  la sopravvivenza dell’ente consortile , non ritenendo motivo di “giusta causa” la riduzione della spesa degli Enti locali operata dai tagli nazionali, intimando il pagamento del contributo come previsto dallo statuto.

L’amministrazione di Erice si opponeva.

Il  Tribunale di Trapani nella sentenza ha riconosciuto le motivazioni esposte dall’Ente consortile condannando il Comune di Erice al pagamento della somma .

Per la storia , analogo contrasto è sorto tra l’ex Provincia regionale di Ragusa ed anche l’Amministrazione di Modica  con il Consorzio universitario di Ragusa , per non aver adempiuto agli obblighi previsti dallo statuto consortile e il fondamento giuridico espresso nella sentenza è che alla base del recesso non risulta  fondata la “giusta causa” a fronte delle riduzione della spesa dei tagli.

Oltreché , nel caso dell’ex Provincia di Ragusa il recesso è stato operato non tenendo conto dei dettami dello Statuto,  che prevede l’adempimento al “ versamento delle quote e dei contributi  maturati e non corrisposti,” divenendo efficace il recesso dopo “ dodici mesi “, anche a  voler ammettere di voler  considerare legittima la delibera di recesso, rilevando dei dubbi  alla luce della sentenza suindicata, per carità non si vuole assumere  nessun ruolo decisorio che spetta ai giudici  del Tribunale interessato .

Per quanto riguarda la “giusta causa” , il Tribunale di Trapani non ha ritenuto valida la motivazione di recesso.

La furbizia amministrativa , per fortuna, in alcuni casi   non paga.

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